Chiariamo chi è tenuto a farla.
La norma
Come tutti gli scorsi anni, ricordiamo che – ai sensi dell’articolo 1, comma 33, DL 23/10/96 n. 545, conv. in Legge 23/12/96 n. 650 – entro il prossimo 31 agosto, le imprese editrici di cui all’articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2) della Legge 5 agosto 1981 n. 416 e cioè:
Gli obbligati
– Gli editori di giornali quotidiani.
– Editori di periodici, riviste e agenzie di stampa, che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno;
– le Concessionarie di pubblicità di giornali quotidiani.
Cosa pubblicare
Tali soggetti sono tenuti a pubblicare – su tutte le testate edite – lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un “Prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale” secondo le modalità previste dall’articolo 9 della Delibera 129/02/CONS, secondo il seguente schema:
Nel caso di slittamento del bilancio di esercizio oltre il 31 agosto
La norma citata non prevede alternative alla eventualità, ricorrente, nella quale alla data del 31 agosto non sia stato approvato dall’assemblea dei soci il bilancio relativo all’esercizio precedente.
Due ipotesi
Ad avviso di USPI, in tal caso, entro la data del 31 agosto 2021, consigliamo di pubblicare i dati dello stato patrimoniale e del conto economico rappresentati dalla bozza di bilancio predisposta dall’organo amministrativo.
Altrimenti, riteniamo che i dati in oggetto possano essere pubblicati sulle testate edite appena approvato il relativo bilancio.
Chiaramente, laddove vengano mosse contestazioni, sarà necessario documentare l’effettiva data di approvazione del bilancio di esercizio.