AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha pubblicato la Delibera n. 453/22/CONS, contenente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”.
La normativa di riferimento in materia di par condicio è contenuta nella legge 22 febbraio 2000 n. 28. Essa disciplina i periodi di campagna elettorale che iniziano a seguito dello scioglimento delle assemblee e della convocazione dei comizi elettorali.
Assicurare condizioni minime comuni a tutti i soggetti
Il principio di fondo della cosiddetta par condicio – nel settore della stampa tradizionale e online – si limita ad assicurare condizioni minime comuni a tutti i soggetti politici per l’accesso alla comunicazione politica e pubblicità elettorale – si chiamano messaggi politici elettorali.
Nessuna disposizione particolare disciplina, invece, l’informazione che non ha vincoli diversi rispetto ai periodi ordinari.
La pubblicazione di messaggi politici elettorali
Gli editori di quotidiani e periodici – cartacei e online – devono rendere pubblica la propria disponibilità ad ospitare messaggi politici elettorali a mezzo di un comunicato. (ATTENZIONE: senza questa comunicazione non possono essere pubblicati tali messaggi).
Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212, liminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosidetti “fiancheggiatori”) e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.
Il contenuto dei messaggi
In tema di diffusione dei messaggi politici e elettorali su quotidiani e periodici, la legge 28/2000, all’articolo 7, prevede che tale forma di comunicazione politica sia limitata, nel periodo elettorale, alla pubblicazione di:
– annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
– presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o di singoli candidati;
– confronto fra più candidati.
Sono vietate altre forme di comunicazione politica.
A differenza di quanto accade nel settore radiotelevisivo, per l’editoria è prevista la possibilità di comunicazione politica da parte di singoli candidati.
Il Titolo III tratta della par condicio applicata alla “stampa quotidiana e periodica”.
L’articolo 12, specifica che “entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali”.
Mentre l’articolo 13, “Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici”, chiarisce, al comma 1, che “i messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente”.
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