Il Regolamento di attuazione sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali è stato firmato il 16 maggio 2018 ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Non appena registrato, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Con una nota del 7 giugno 2018, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria torna sul credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (c.d. Bonus pubblicità), anticipando alcune novità. Il Regolamento di attuazione, informa la nota, sotto forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è stato firmato il 16 maggio 2018 ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Non appena registrato, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Per l’anno in corso, annuncia il Dipartimento, i soggetti interessati potranno presentare la domanda di ammissione al beneficio tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Per anticipare il contenuto del decreto attuativo e le novità in esso contenute, il Dipartimento ha pubblicato, nell’apposita sezione del sito internet, un nuovo Comunicato (aggiornato al 28 maggio 2018) che sostituisce il precedente:
IL COMUNICATO (aggiornato al 28 maggio 2018):
«Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
– 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
– 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate; il Regolamento, approvato dal Consiglio di Stato e firmato il 16 maggio 2018, è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti; non appena registrato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, come per tutti gli atti normativi.
I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito tengono quindi conto dei contenuti definitivi del provvedimento, e pertanto differiscono, per qualche aspetto, da quelli pubblicati in precedenza.
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Per “stessi mezzi di informazione” si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra.
ATTENZIONE: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali. La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato – ad esempio – sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo.
2. Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90 per cento saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali:
– nessun contributo può in questo caso superare il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali,
– ed il 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Per l’anno 2018, i due tetti quotano rispettivamente 1.500.000 euro per gli investimenti sulla stampa e 250.000 euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive. Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1 per cento quello effettuato nell’anno precedente.
3. Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line. In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
4. Limiti e condizioni di ammissibilità
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, la sua concessione – al netto degli altri requisiti e condizioni di ammissibilità – richiederà l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, come stabilito per legge in relazione ad ogni beneficio di carattere economico destinato alle imprese.
5. Domanda di ammissione al beneficio
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta.
Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La comunicazione dovrà contenere:
– i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
– il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
– il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
– l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
– l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Entro i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione. La tempistica di tale adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sarà adottato e pubblicato a breve sul sito web del Dipartimento.
L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge».
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Il Dipartimento si dichiara a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it
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Promemoria articoli precedenti (in ordine di pubblicazione):
– Bonus pubblicità incrementale, approvato emendamento per i giornali online (15 novembre 2017);
– Bonus pubblicità, in attesa del decreto attuativo, le prime analisi (21 novembre 2017);
– Chiarimenti e anticipazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Bonus Pubblicità (24 novembre 2017);
– Cosa si è detto al Seminario USPI sui contributi all’editoria (20 dicembre 2017);
– Le slide della Presidenza del Consiglio su: riforma dell’editoria, bonus pubblicità e provvedimenti attuativi (22 dicembre 2017);
– Bonus pubblicità incrementale, il Dipartimento Editoria aggiorna le direttive (14 febbraio 2018);
– Notizie dal Dipartimento, bonus pubblicità e contributi diretti (9 marzo 2018).
Normativa
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, art. 57-bis;
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
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