L’Ordine dei Giornalisti proroga la scadenza per l’accesso dei pubblicisti all’esame dei professionisti.
“Sulla base della libertà di accesso alle professioni, ribadita dal Governo come principio guida, e dell’obbligo di rimuovere gli ostacoli in tal senso”, la scadenza per i pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti da almeno 5 anni (con 36 mesi di attività giornalistica retribuita, sistematica e prevalente, di cui 18 mesi nell’ultimo triennio) per accedere all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento è fissata per il 31 dicembre 2020.
Questo percorso di riconoscimento era stato varato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 13 dicembre 2016 e poi modificato nell’ottobre scorso con le due delibere (la n. 266-2017 e la n. 203/2019), con la finalità di far accedere all’esame di giornalisti professionisti a tutti quei “pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa” e che hanno difficoltà ad ottenere il praticantato aziendale (che per legge -la n.69 del 1963- deve essere della durata di 18 mesi -minimo- ed è propedeutico per l’esame da professionisti). Sul sito dell’Ordine si legge inoltre: “A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l’accesso all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento lineare, condiviso e trasparente”.
La nota continua chiarendo che “Il «ricongiungimento» costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali. Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti”.