Il DL 146/2021, contiene misure che concernono il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza da COVID-19.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Atto Senato n. 2426, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. “decreto Fiscale”).
Il decreto legge è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Contiene, tra l’altro, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nonché norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria.
Messaggio INPS n. 4034 del 18/11/2021
Si resta in attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate nel dettaglio le innovazioni apportate dal richiamato decreto legge.
Intanto, con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4034, l’Istituto di previdenza sociale illustra gli indirizzi che attengono al nuovo periodo di trattamenti emergenziali richiedibili dai datori di lavoro. E si forniscono le prime istruzioni operative.
Prolungamento dell’ASO e della CIGD
Il decreto Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) introduce un ulteriore periodo di trattamenti di assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD). Può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19.
Chi può accedere
Possono accedere all’estensione del periodo i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla CIGD e che siano stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal decreto Sostegni.
Durata massima
I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Fiscale possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. E si rivolgono ai lavoratori già assunti al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 146/2021.
Altri contenuti
Il messaggio si occupa anche dei trattamenti di integrazione salariale:
- ordinari, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
- ordinari, per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 20, decreto-legge 18/2020;
- straordinario, in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria.