CIGS per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà, proroga del trattamento

Consentito l’accesso ai trattamenti di proroga, in via transitoria, anche a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, riconoscendo la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018 in poi.

Con una nota postata il 23 novembre scorso sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, ha annunciato l’emanazione della Circolare n. 18 del 22 novembre 2018 che, rettificando la lettera a) del paragrafo 3 della Circolare n. 16/2018, consente di poter accedere ai trattamenti di proroga del trattamento CIGS – Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in via transitoria, anche a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, riconoscendo la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018 in poi, ampliando così il termine fissato dalla precedente Circolare n. 16/2018.

Ricordiamo che la norma (ora novellata) della Circolare n. 16/2018 prevedeva che – fermo restando che, in via generale, in quanto proroga, il trattamento di integrazione in questione era da intendersi quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di CIGS riconosciuto all’impresa richiedente, nelle ipotesi introdotte dal D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (imprese con organico inferiore a 100 dipendenti per la proroga delle tre causali di intervento della CIGS e proroga del contratto di solidarietà per tutte le imprese) – il trattamento poteva essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che avevano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non fosse stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento.

Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, occorreva fare riferimento ad un programma che scadeva non più di 3 mesi prima dell’emanazione della circolare (29 ottobre 2018). Trattandosi, in ogni caso, di prosecuzione di un trattamento, lo stesso doveva essere trattato alla stregua di una proroga e come tale il regime normativo applicabile sarebbe stato il medesimo del trattamento prorogato.

La nuova Circolare 18/2018, specifica Rossella Schiavone sul sito di edotto.com, modifica il secondo capoverso per cui adesso, al fine di individuare un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si può fare riferimento ad un programma che scade non prima del 30 giugno 2018, considerando che durante il periodo estivo le aziende potrebbero aver gestito le criticità aziendali e occupazionali mediante il ricorso a strumenti diversi dalla CIGS, anche di natura contrattuale, quali ad esempio le ferie.

In definitiva, grazie alla nuova interpretazione, viene consentito di poter accedere ai trattamenti di proroga, in via transitoria, anche a quelle imprese che hanno concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, riconoscendo la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018 in poi, ampliando così il termine fissato dalla circolare n. 16/2018.