A decorrere dal mese di luglio 2018, la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, deve essere calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
La regolarizzazione delle differenze contributive può essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 settembre 2018.
Dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dalle imprese del settore editoriale è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla Cassa integrazione straordinaria (CIGS), a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.
Lo ricorda l’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) con il messaggio 19 giugno 2018, n. 2449, nel quale si illustrano i profili specifici relativi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
A seguito dell’entrata in vigore del suddetto articolo, si legge nella nota INPS, gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria divengono destinatari della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), in deroga al principio generale di cui all’articolo 2, comma 2 (non richiamato appunto dall’articolo 25-bis) dello stesso decreto, che prevede invece la sola applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) agli apprendisti nei casi in cui l’impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie.
In relazione a tutto ciò, specifica il messaggio dell’Istituto di previdenza sociale, «a far tempo dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS)».
L’estensione della CIGS a tutte le aziende editoriali, se da un lato aumenta le tutele, dall’altro determina un leggero aumento del costo del lavoro. Il contributo di finanziamento della CIGS è, infatti, stabilito nella misura dello 0,90% (calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali), di cui lo 0,60% a carico dell’editore.
Le aziende sono già tenute al versamento della CIGO in misura pari all’1,70% (imprese fino a 50 dipendenti) ovvero al 2% per quelle di maggiori dimensioni.
Ricordiamo che, nell’editoria, il versamento della contribuzione CIGS è comunque dovuto, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa (vedi articolo dedicato).
MODALITÀ OPERATIVE E ISTRUZIONI CONTABILI
Nel messaggio INPS 2449, a firma del Direttore Generale Gabriella Di Michele, vengono infine indicate le modalità operative e le istruzioni contabili riguardanti i versamenti e le regolarizzazioni contributive dei datori di lavoro interessati, che di seguito riportiamo:
Modalità operative
Ai fini dell’esposizione sul flusso Uniemens dei lavoratori in oggetto, i datori di lavoro interessati continueranno ad utilizzare le modalità operative previste nei messaggi n. 24/2016, n. 3028/2016 (cfr. il paragrafo 2) e n. 2243/2017.
A decorrere dal mese di luglio 2018,la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore editoria, le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T” avente il significato di “imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90”.
Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa, i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.
La regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio (19/06/2018).
Istruzioni contabili
La rilevazione contabile degli oneri per l’erogazione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, a seguito della nuova disposizione normativa di cui all’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015, avverrà ai conti già in uso operanti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, utilizzati dalla procedura di ripartizione dei modelli Uniemens.
La rilevazione contabile dei contributi utili al finanziamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria destinate ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, incluso quello professionalizzante, avverrà ai seguenti conti:
– GAU21015 contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, di competenza degli anni precedenti;
– GAU21075 contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, di competenza dell’anno in corso.
– GAU21113 contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;
– GAU21173 contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso.
Approfondimenti:
– La CIGS per crisi nel settore dell’editoria anche alle mini e piccole imprese.
– CIGS in materia di editoria, i limiti di durata massima ripartono dal 2018.
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