CIGS in materia di editoria, i limiti di durata massima ripartono dal 2018

I periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzati per qualsiasi causale e conclusi al 31 dicembre 2017, o fruiti prima del 1° gennaio 2018, non vanno computati nella durata massima complessiva del quinquennio (24 mesi).

Con il Decreto legislativo n. 69 del 15 maggio 2017, è stato introdotto all’interno del corpo normativo del Decreto legislativo n. 148 del 2015, l’articolo 25-bis in materia di disposizioni particolari per le imprese dell’editoria, i cui criteri per il riconoscimento dei relativi trattamenti di CIGS sono dettati dal Decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017.

A seguito di ciò, informa una nota del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione precisa che ai trattamenti di CIGS riguardanti l’editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018 – a condizione che pure la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data – si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS.

Pertanto, i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e i trattamenti richiesti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.

I periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015.

Ricordiamo che, ai sensi dell’ articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 69, dal 1° gennaio 2018 anche le imprese con meno di 15 dipendenti possono fare richiesta di riconoscimento del trattamento di Cassa integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o accordo di solidarietà.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 21 del 22/12/2017, individua i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese operanti nel settore editoriale.