Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16/10/2017 è stato pubblicato il Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”).
Tra le varie norme presenti nel decreto, l’articolo 4 disciplina gli Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari sulla stampa anche online e in materia di audiovisivo, stanziando le risorse finanziarie per gli anni 2017 e 2018.
Coma già anticipato, per il 2017 (solo per il periodo dal 24 giugno al 31 dicembre 2017) la capienza del fondo è stata stabilita in 20 milioni di euro. Per il 2018 il fondo è stato stabilito in 62,5 milioni di euro.
Il credito di imposta, a favore delle aziende e lavoratori autonomi, potrà essere utilizzato sugli investimenti incrementali oltre l’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fino ad una quota del 75% e raggiungere il 90% nel caso in cui l’investimento sia fatto da PMI, micro imprese e startup.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 57/bis della legge 21 giugno 2017, dovrebbe essere emanato a giorni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità e i criteri di attuazione
Di seguito, il testo dell’articolo 4:
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.(17G00166)
(GU n.242 del 16-10-2017)
Articolo 4
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
«Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;
«3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.».
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