Il contratto FIEG-FNSI non verrà più applicato negli uffici stampa della PA

Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico FIEG-FNSI non verrà più applicato per i lavoratori della Pubblica Amministrazione

È stata sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il personale dipendente ricompreso nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL di comparto dell’ultimo triennio 2016/2018.

L’accordo è stato sottoscritto all’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), con le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione (Cgil, Cgs, Cisal, Cisl, Confsal, Cse, Uil, Usb) e la FNSI, per quanto riguarda la specifica regolazione di raccordo del personale dei profili informazione. 

In questo accordo confluirà il personale cui veniva applicato il CCNL dei comparti pubblici e si riconoscerà un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità, solo nel caso in cui verrà ritenuto necessario. 

Inoltre, l’accordo non prevede più l’obbligo della Casagit. Si potrà aderire alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani in modo autonomo e facoltativo da parte del lavoratore interessato, che si prenderà carico dell’intero costo.

Con l’Ipotesi di Accordo appena siglata si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabiliva espressamente:

“Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”.