Precisazioni sul credito di imposta sulla pubblicità incrementale contenute nella legge di bilancio 2019.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ci fa sapere, in una nota pubblicata sul proprio sito internet, che «Per rendere compatibile il credito di imposta previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l’articolo 1, comma 762, della legge di bilancio per l’anno 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato il citato articolo 57-bis, chiarendo che le agevolazioni fiscali ivi previste sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”».
Ricordiamo, infatti, che la prima risposta ufficiale della Commissione Europea in ordine al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, pervenuta dalla Direzione Generale Concorrenza il 21 novembre scorso nella forma della “warning letter”, tramite la Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’UE, conteneva una serie di rilievi su diversi aspetti della misura, avendoli considerati come “aiuti di Stato”.
La modifica di legge, introdotta con il citato comma 762 della Legge 145/2018, richiama l’applicazione della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”, consentendo così la validazione della misura agevolativa, e permette agli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per il 2018 di presentare la Dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio 2019.
«A decorrere dall’anno 2018, (alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’ 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, e’ attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
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