Si può detrarre la variazione dell’Iva intervenuta per sopraggiunta insolvenza del cliente nei casi di regime speciale monofase per l’editoria, anche quando l’imposta liquidata sia stata determinata con il criterio della forfetizzazione della resa. E’ necessaria l’emissione di una nota di variazione.
Questo è quanto viene stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n° 155 del 22 maggio 2019 ad un’istanza di interpello avanzata da una società editrice di periodici che aveva affidato ad un’impresa di distribuzione nazionale la diffusione e la distribuzione dei suoi prodotti editoriali alle edicole ubicate sul territorio nazionale.
La società editrice aveva liquidato l’Iva applicando il regime speciale monofase con forfetizzazione della resa e, pertanto, determinando l’imposta in relazione al prezzo di copertina e al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito dell’80%, scorporando dal risultato così ottenuto l’Iva con aliquota del 4%. Successivamente, però, l’impresa di distribuzione è stata dichiarata fallita.
La società editrice ha chiesto, quindi, all’Agenzia delle Entrate di sapere se, in caso di regime speciale monofase Iva per l’editoria, nell’ipotesi di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali, possa trovare applicazione il comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 633/72, per il quale è prevista la possibilità di «portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25».
Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione prospettata dall’editore che aveva avanzato l’interpello e ha quindi espresso il proprio parere affermando tra l’altro che l’applicazione del regime speciale Iva dell’editoria, pur derogando espressamente alle disposizioni dei titoli primo e secondo del Dpr 633/72, non può violare i principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano la stessa Imposta.
Le società editrici di giornali quotidiani e periodici che applicano il regime speciale monofase Iva di settore, potranno portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione intervenuta, registrandola a norma dell’articolo 25, nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali. E ciò sia nel caso di applicazione del sistema della resa forfetaria che in caso di applicazione del sistema delle copie effettivamente vendute.
La circolare del 24/12/97 n. 328, ammetteva la possibilità di effettuare le variazioni nelle ipotesi in cui l’imposta dovuta dall’editore fosse stata determinata in base alle copie vendute. Ora, secondo l’Agenzia delle Entrate, tali variazioni sono ammesse anche quando l’Iva liquidata è stata determinata con il metodo della “forfetizzazione della resa“.
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Risposta dell’Agenzia delle Entrate n° 155 del 22 maggio 2019