La Direttiva Copyright 2019/790 è stata finalmente attuata in Italia.
Il commento del Segretario Generale USPI, Francesco Saverio Vetere.
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 27 novembre 2021 il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177, intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE“.
Finalità
La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno. Tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.
Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi, l’agevolazione nell’ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.
Entrata in vigore
Il provvedimento entrerà in vigore il 12 dicembre 2021.
Il commento di Francesco Saverio Vetere, Segretario Generale USPI
“Ora che il Dlgs sul Diritto d’Autore è legge, sarà determinante il contributo chiarificatore di AGCOM“, dichiara Francesco Saverio Vetere, Segretario Generale di USPI, l’associazione di editori cui aderiscono circa 3.000 testate.
“Il Dlgs prevede infatti che AGCOM emani entro febbraio (ha 60 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 12 dicembre 2021) il Regolamento attuativo delle nuove norme – continua Vetere – Un aspetto fondamentale che sarebbe opportuno precisare saranno i limiti di utilizzo ‘privato’, in particolare relazione all’utilizzo delle rassegne stampa da parte di Imprese ed Enti Pubblici“.
“USPI, ad esempio, ritiene ragionevole che un’organizzazione veicoli al suo interno – senza equo compenso – le proprie citazioni stampa”, sostiene il Segretario Generale.
“Ma è cosa ben diversa – conclude Vetere – quando si tratta di articoli di informazione generale che potenzialmente sottraggono copie alla vendita di quotidiani e periodici”.
Riportiamo di seguito il testo dell’Articolo 1, lettera c)
Articolo 1
Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» – c) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo 43 e’ inserito il seguente:
«Art. 43-bis.
– (diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione)
1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
– (pubblicazione di carattere giornalistico)
2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa.
Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.
– (editori di pubblicazioni di carattere giornalistico)
3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.
– (i diritti riconosciuti a favore degli autori)
4. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico.
– (licenza non esclusiva)
5. Quando un’opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l’utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta.
– (utilizzi privati o non commerciali)
6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
– (estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico)
7. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità.
– (equo compenso)
8. Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso.
– (Regolamento dell’AGCOM)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso di cui al primo periodo.
– (criteri per la determinazione dell’equo compenso)
Tenendo conto, tra l’altro del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.