Tempo fino al 30 settembre per completare la documentazione richiesta.
Con un post del 13 luglio scorso sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri dà notizia della riapertura della piattaforma per la richiesta dei contributi a favore delle imprese editrici.
Dal 13 luglio e fino al 30 settembre si potrà, quindi, inserire la documentazione a corredo della domanda presentata entro il 31 gennaio scorso.
La piattaforma rimarrà aperta fino al 30 settembre 2021, data entro la quale le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale) e dall’art. 2, comma 3, del DPCM 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero) ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.
Gli editori possono accedere alla piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.
Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.
La modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio per il successivo invio.
Il Dipartimento editoria ricorda che, per ogni eventuale supporto tecnico per il caricamento e l’utilizzo della piattaforma è attiva la casella di posta elettronica helpdesk.piattaformacontributi@governo.it
E’, inoltre, scaricabile la versione aggiornata del manuale utente (rev. P del 08/07/2021) con le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma (l’elenco delle modifiche rispetto alle revisioni precedenti del manuale è nel § 1.1).
Leggi tutte le FAQ aggiornate al 13/05/2021.
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Ricordiamo che possono accedere al contributo pubblico all’editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:
a) le cooperative giornalistiche;
b) le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
e) le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero.
I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
(Foto in alto: Cons. Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento Editoria – proprietà del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM e messa a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT)
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