Contributi

DIE: aggiornamento delle FAQ sui contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici

Il DIE, sul proprio sito internet ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ sui contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con le risposte ai quesiti pervenuti riguardo alle edizioni digitali di testate giornalistiche e, in particolare, sui costi ammissibili.

Riportiamo integralmente, di seguito, le nuove risposte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri:

EDIZIONE DI UNA TESTATA GIORNALISTICA IN FORMATO DIGITALE

QUESITO:

L’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2017, fa riferimento al sito web, alla lettera e), e alle pagine web, alla lettera f). Oggi le pagine dell’edizione digitale di una testata giornalistica sono distribuite anche su ulteriori piattaforme (facebook, instagram, twitter, telegram…). Si chiede, pertanto, se i costi necessari a garantire la gestione e l’alimentazione dei contenuti informativi anche su altri canali distributivi rientrano tra quelli ammissibili

RISPOSTA:

L’utilizzo di piattaforme, comunemente rientranti nella definizione dei “social network”, rappresenta oggi un canale attraverso cui vengono diffusi contenuti informativi, anche con finalità di incentivo alla vendita delle copie della rivista.

Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento Editoria (proprietà del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM e messa a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT)

Tali canali integrano i siti web collegati alle testate e creano sistemi di interazione con gli utenti, attraverso l’inserimento di commenti e scambi di opinione

Pertanto, tenuto conto dell’ampia e rapida evoluzione delle tecnologie di diffusione e accessibilità di notizie sulle diverse piattaforme social – di cui le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2017 non potevano tener conto compiutamente – ma dalle quali non si può oggi prescindere – si ritiene che anche i costi sostenuti dalle imprese per l’inserimento e l’alimentazione dei contenuti informativi su tali piattaforme rientrino nei costi di gestione corrente della testata digitale ammissibili al rimborso.

QUESITO:

Cosa si intende per gestione e alimentazione delle pagine web? La sola funzione tecnico/informatica o invece anche la gestione e alimentazione giornalistica, quindi l’immissione di contenuti nelle pagine web? Il riferimento all’alimentazione delle pagine web sembra ricomprendere anche i costi sostenuti dalle imprese per la produzione di contenuti informativi e non solo per il supporto tecnico informatico. Si chiede un chiarimento al riguardo.

RISPOSTA:

Per gestione e alimentazione delle pagine web è da intendersi l’attività tecnico – informatica necessaria per l’organizzazione e gestione delle pagine web o per l’immissione di dati e contenuti già prodotti (articoli, spazi pubblicitari, etc.).

I costi sostenuti per la produzione dei contenuti informativi rientrano nella categoria “costo per il personale dipendente” di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 70 e sono, dunque, rimborsati a tale titolo, essendo il prodotto dell’attività lavorativa delle figure professionali (giornalisti, poligrafici, web master, etc.) incardinate nell’impresa editrice.

QUESITO:

In relazione ai costi sostenuti per la gestione e per l’alimentazione delle pagine web, esistono prescrizioni o vincoli circa la forma giuridica del fornitore? In altri termini può trattarsi anche di collaboratori esterni o professionisti o, invece, i fornitori devono essere organizzati sotto forma di società o ditte individuali?

RISPOSTA:

Non vi sono vincoli specifici in ordine alla configurazione giuridica dei fornitori dei servizi in questione.

QUESITO:

La produzione di contenuti informativi commissionata a soggetti esterni alla società editrice, persone fisiche o giuridiche, ma in esclusiva per la società editrice, possono essere ricompresi tra il materiale autoprodotto ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?

Francesco Iannelli, Capo dell’Ufficio per il sostegno all’editoria (proprietà del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM e mess a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT)
RISPOSTA:

Per materiale autoprodotto si intende il risultato dell’attività editoriale svolta dalla struttura organizzativa interna all’impresa editrice, in termini di creazione, elaborazione critica, commento delle notizie dirette all’utente.

Pertanto la produzione di contenuti informativi da parte di soggetti esterni all’impresa editrice, seppur in regime di esclusiva, non soddisfa tale requisito.

Anche per questo, i service editoriali, ammessi nella precedente normativa entro certi limiti, non sono più ricompresi tra i costi rimborsabili.

TUTTE LE FAQ

Leggi tutte le FAQ aggiornate al 13/05/2021.

(Foto in alto: il Capo DIE, Ferruccio Sepe – a sin. – con Il Segretario Generale USPI, Francesco Saverio Vetere – © USPI)

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