Decreto Rilancio, voto di fiducia anche in Senato per la definitiva conversione in legge

Oggi 16 luglio, dibattito, dichiarazioni di voto e chiama. Poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Dopo la discussione generale e le dichiarazioni di voto di questa mattina, nel pomeriggio è programmata la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia, posta nella seduta di mercoledì 15 luglio dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, a nome del Governo, per l’approvazione dell’ AS 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera.

Nella seduta del 15 luglio, si è svolta la discussione generale del provvedimento, che si è svolta senza la relazione della Commissione Bilancio che non ha avuto il tempo necessario per esaminarne gli emendamenti.

Come già più volte esaminato, il decreto contiene nel Capo II, intitolato “Misure per l’editoria”, una serie di norme di sostegno al settore editoriale: gli articoli da 186 a 195.

Durante l’esame alla Camera dei deputati, le norme riguardanti l’editoria sono state sostanzialmente confermate e i deputati hanno approvato solo tre emendamenti ai testo governativo, uno di modifica e due di integrazione. Eccoli:

DL RILANCIO, IL TESTO USCITO DALLA CAMERA 

ART. 194

Al comma 1, sostituire le parole: “30 giugno 2021” con le seguenti: “31 dicembre 2021”.

L’emendamento approvato autorizza la Presidenza del consiglio dei ministri a prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 dicembre 2021 (nel testo originario era giugno), la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, stipulati con le agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.

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Dopo l’articolo 195 aggiungere il seguente:

Art.195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore)

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».

L’emendamento, proposto da vari gruppi parlamentari, prevede l’intervento dell’AGCOM, su istanza dei titolari dei diritti, concernente l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, intimando ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle dette violazioni. Con poteri sanzionatori, anche pesanti.

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Dopo l’articolo 195 aggiungere il seguente:

Art. 195-ter.
(Modifiche all’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

All’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell’editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti primo comma.
In caso di fallimento dell’editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell’attività dell’impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull’ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14».

L’emendamento votato riguarda la possibilità di subentro di una cooperativa o consorzio, in caso di fallimento dell’editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell’attività dell’impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, tramite un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi.