DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Sul Supplemento ordinario N. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Serie generale è stato pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
E’ in vigore da ieri il decreto tanto atteso e agognato da tutti i settori produttivi, economici e del lavoro, al punto questa mattina è stato difficile raggiungere – per i troppi accessi – i siti della Gazzetta Ufficiale, della Camera e del Senato e quello di Normattiva sul portale del Parlamento Italiano.
Abbiamo già presentato, in un articolo, una illustrazione generale delle norme riguardanti specificamente l’editoria, ora – in attesa dell’evolversi del provvedimento durante l’esame parlamentare che a brevissimo inizierà – vogliamo precisare, per ogni articolo, gli ulteriori atti che saranno necessari, dopo la conversione del decreto in legge, per la piena applicazione dei sostegni previsti.
Art. 186. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto e’ presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno.
il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento. L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati e’ disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Art. 187. Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
Il credito d’imposta è pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto della carta di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di libri presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda,
Art. 189. Bonus una tantum edicole
Il contributo e’ concesso a ciascun soggetto nel rispetto del limite di spesa di 7 milioni, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
Art. 190. Credito d’imposta per i servizi digitali
L’agevolazione e’ concessa nel rispetto del limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2020, e dei limiti del regolamento UE, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
Art. 191. Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria
Norma ordinamentale, si applica direttamente senza bisogno di altri atti.
Art. 192. Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI
Norma di proroga. Non necessita di altri atti.
Art. 193. Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
Per i giornalisti dipendenti iscritti INPGI/2, la relativa contribuzione figurativa spettante e’ accreditata presso l’INPGI. A tal fine, l’INPS trasmette mensilmente all’INPGI l’elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l’INPGI presenta all’INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.
Art. 194. Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
Norma di proroga. Non necessita di ulteriori atti.
Art. 195. Fondo emergenze emittenti locali
E’ stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.
Il contributo e’ erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
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