Lo schema varato dal governo non convince l’Authority che individua alcune lacune e una serie di punti chiave controversi.
Il compiacimento del sottosegretario Moles
Nel suo intervento al Convegno USPI “La formazione nel settore editoriale: Editoria 4.0”, il sottosegretario Giuseppe Moles ha spiegato che considera “un grandissimo successo lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue sul copyright adottato dall’ultimo CdM di agosto”.
Il diverso avviso dell’AGCM
In una lettera inviata a tutte le cariche istituzionali, ai deputati e senatori, il Presidente dell’Autorità garante per la concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, solleva dubbi sul Dlgs sullo schema di decreto per l’attuazione in Italia della Direttiva Europea sul Copyright, che affronta il tema del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale.
Secondo l’AGCM, infatti, si riscontra un eccesso di delega: “Inserite fattispecie non previste dal testo comunitario”. Nel mirino le regole sull’equo compenso e gli snippet.
Il focus dell’Autorità
La Direttiva Copyright affronta due temi cruciali collegati all’utilizzo di opere, da intendersi quali fattispecie tutelabili ai fini del diritto d’autore, in Internet da parte delle grandi piattaforme del web, ovvero:
– l’uso delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori dei servizi di informazione.
– l’uso di opere sulle piattaforme di condivisione, rispettivamente oggetto degli articoli 15 e 17 della Direttiva.
Il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è riportata sul Bollettino n. 38 del 27 settembre 2021.
1. UTILIZZI ONLINE DELLE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO
Quanto all’articolo 15 della Direttiva in merito agli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, l’articolo 1, lett. b), dello Schema di decreto introduce l’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in relazione al quale si evidenziano le seguenti criticità concorrenziali.
In via preliminare, l’Autorità osserva che l’articolo 15 della Direttiva è inserito tra le misure a “tutela del buon funzionamento del mercato” e, in quanto tale, ha un impatto diretto sullo sviluppo delle dinamiche competitive del settore e, conseguentemente, si intreccia con l’intervento dell’Autorità a tutela della concorrenza.
In questo contesto, l’Autorità rileva che l’articolo 1, lett. b), dello Schema di decreto appare travalicare i limiti posti dal legislatore europeo e dalla delega parlamentare.
E introduce fattispecie soggettive e oggettive non previste dalla disciplina eurounionale e individuando meccanismi negoziali limitativi della libertà contrattuale degli operatori economici.
Secondo l’AGCM, tali tutele, contrariamente a quanto previsto nello schema di decreto, dovrebbero essere garantite consentendo il riequilibrio tra le forze contrattuali delle parti, anche attraverso un potenziamento del ruolo degli enti che professionalmente e in maniera sistematica curano le posizioni dei propri associati/mandanti attraverso la negoziazione delle licenze.
Pertanto, per rafforzare il potere contrattuale di autori ed editori nell’ambito delle negoziazioni dei diritti con gli utilizzatori e al fine di tenere conto dell’evoluzione del mercato e della disciplina di riferimento, dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di intermediazione degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, di cui alla Direttiva (UE) 2014/26 (c.d. Direttiva Barnier), recepita dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
1.1. Definizione dell’entità dell’equo compenso
Per altro verso, il nuovo articolo 43-bis della Legge sul diritto d’autore, attualmente in esame, nell’indicare i parametri per la definizione dell’entità dell’equo compenso, prevede variabili quali la durata dell’attività e la rilevanza degli editori, nonché il numero di giornalisti impiegati.
1.2 Discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori
Tali previsioni, lungi dal contribuire a quantificare l’apporto al risultato economico del contenuto citato, sono invece idonei a determinare improprie discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori, favorendo ingiustificatamente gli editori incumbent.
1.3. Concetto di «estratti molto brevi»
Infine, sottolinea l’Antitrust, lo schema di decreto, diversamente da quanto previsto dalla Legge di delegazione, non appare fornire una definizione adeguata del concetto di «estratti molto brevi».
Cosa di cruciale importanza per la distinzione tra l’opera che deve essere oggetto di remunerazione e la sua rappresentazione sintetica che non beneficia di tutela.
In particolare, in base allo Schema di decreto, per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico deve intendersi “qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”.
Orbene, l’Autorità rileva che tale definizione appare eccessivamente generica e di difficile applicazione pratica, risultando così inidonea a contribuire alla certezza della tutela riconosciuta dalla Direttiva Copyright agli editori e agli autori.
1.4 Servono parametri certi e definiti
La nozione di«estratti molto brevi» dovrebbe, pertanto, essere ricondotta entro i parametri certi e definiti, abitualmente utilizzati nel settore di riferimento e di immediata applicazione, quali ad esempio il numero di caratteri/battute dell’estratto.
2. USO DI OPERE SULLE PIATTAFORME DI CONDIVISIONE
La ratio dell’articolo 17 della Direttiva in merito ai servizi di condivisione dei contenuti online è quella di colmare il divario tra il valore economico prodotto da un contenuto e l’effettiva remunerazione riconosciuta ai titolari dei diritti (c.d. value gap).
In primo luogo, l’Autorità, analogamente a quanto già rilevato in merito al recepimento dell’articolo 15 della Direttiva, ritiene che lo Schema di decreto non abbia tenuto in dovuta considerazione il quadro complessivo della disciplina sulla gestione del diritto d’autore, modificata a seguito del recepimento della richiamata Direttiva Barnier.
In questo contesto e coerentemente con gli Orientamenti della Commissione, sarebbe auspicabile che la declinazione normativa “dei massimi sforzi” che il prestatore di servizi deve porre in essere per ottenere le necessarie autorizzazioni, includa l’effettivo coinvolgimento delle imprese di intermediazione attive e la cui operatività è già oggi sottoposta, dall’ordinamento vigente, alla verifica del rispetto di ampi obblighi di trasparenza.
Infatti, sono note nel settore le difficoltà alle quali spesso vanno incontro le imprese di intermediazione nell’affermare il proprio ruolo innanzi agli utilizzatori e come ciò comporti non solo distorsioni delle dinamiche competitive del settore ma anche una compressione delle posizioni giuridiche ed economiche dei titolari dei diritti.
2.1 Il riconoscimento del ruolo delle imprese di intermediazione
Il riconoscimento esplicito (e doveroso) di un loro ruolo, stante l’attuale evoluzione dei mercati, avrebbe effetti positivi a cascata in una prospettiva più ampia.
Il riferimento alle imprese di intermediazione dovrebbe quindi costituire un elemento ricorrente in questa, come in tutte le altre disposizioni dello Schema del decreto legislativo che si riferiscono alla negoziazione sull’utilizzazione/remunerazione diritti. Il filo conduttore che dovrebbe permeare lo Schema di decreto dovrebbe essere, infatti, lo sviluppo di strumenti che favoriscono l’efficace negoziazione dei diritti, sulla base dell’autonomia negoziale delle parti interessate e del rispetto del principio della libertà d’impresa.
Le collecting sono per definizione gli enti preposti a stipulare le licenze in nome e per conto dei propri iscritti e a tutelarne i diritti: un rafforzamento del loro ruolo anche nella fase patologica della gestione dei diritti – ovvero in caso di controversia con i prestatori dei diritti online – migliorerebbe l’efficacia della tutela del diritto d’autore nel suo complesso.
In ogni caso, lo Schema di decreto dovrebbe precisare che i reclami dei soggetti interessati devono essere di facile accessibilità e gratuiti per gli utenti.
LE CONCLUSIONI DELL’AGCM
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ritiene che il recepimento in Italia della Direttiva Copyright presenti, allo stato, rilevanti criticità concorrenziali che potrebbero compromettere lo sviluppo dei mercati relativi all’intermediazione dei diritti nel contesto digitale.
Infatti, le previsioni innanzi indicate delineano un approccio eccessivamente dirigistico, con un pervasivo, e sovente inefficace, intervento dei pubblici poteri che non incentiva il dispiegarsi di corrette dinamiche negoziali e che peraltro è foriero di significative e ingiustificate discriminazioni concorrenziali.
L’Autorità auspica, infine, che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute adeguatamente in considerazione nell’ambito dell’iter di recepimento in corso.