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Corte europea dei diritti dell’uomo: quando l’informazione prevale sul diritto all’oblio

Sull’annoso problema della contemperanza tra il diritto di informazione e diritto all’oblio, è intervenuta una recente Sentenza CEDU, n. 60798/10 del 28 giugno 2018, relativa alla causa M.L. e W.W. c. Germania.

Non solo è rimesso ai giudici nazionali il bilanciamento tra interessi confliggenti, ma deve tenersi conto del ruolo fondamentale svolto dai giornalisti nei confronti dell’opinione pubblica. Per tale motivo, l’accesso ad archivi digitali di giornali e radio è un mezzo per informare la collettività anche sulla storia contemporanea.

Tanto ha deciso la Corte Europea dei Diritto dell’Uomo nella Sentenza n. 60798/10 del 28 giugno 2018 (in francese), relativa alla causa intentata da M.L. e W.W. contro la Corte Federale di Giustizia tedesca. La Sentenza è stata riportata e analizzata dall’avvocato, blogger e articolista Lucia Izzo, in un articolo pubblicato sul sito StudioCataldi.it.

A ricorrere innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, racconta Izzo, sono stati due cittadini tedeschi che lamentavano una violazione, da parte della Corte Federale di Giustizia tedesca, del diritto al rispetto della loro vita privata protetto dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”).

In particolare, il giudice nazionale, nonostante l’istanza dei due, si era rifiutato di proibire a tre diversi media di continuare a consentire l’accesso agli utenti internet a un archivio con diversi contenuti (trascrizione di una trasmissione radio e alcuni reportage) riguardanti il processo penale nel quale i due erano coinvolti per l’omicidio di un famoso attore e che menzionavano i loro nomi completi.

I giudici europei hanno ritenuto, all’unanimità, che nella decisione della Corte tedesca, nonostante le rimostranze dei ricorrenti, non vi fosse stata alcuna violazione del summenzionato articolo 8 della Convenzione.

Tra diritto all’oblio e diritto all’informazione
Nello specifico, ha evidenziato l’articolista, la Corte è giunta a tale conclusione tenendo conto del margine di apprezzamento riservato alle autorità nazionali in situazioni nelle quali è necessario operare un bilanciamento tra interessi divergenti: il rispetto della vita privata e il diritto dei media alla libertà d’espressione, nonché quello del pubblico a essere informato, tutelato dall’articolo 10 della CEDU.

Nella Sentenza riportata dalla Izzo, la Corte ha ribadito che l’approccio alla copertura di un determinato argomento fosse una questione inerente la libertà giornalistica e che, sul punto, l’articolo 10 della Convenzione ha lasciato ai giornalisti la facoltà di scegliere quali dettagli dovessero essere o meno pubblicati, sempre che tale decisione rispetti le norme etiche della professione.

«L’inserimento in un reportage o in un articolo di informazioni individuali, – ha spiegato l’avvocato – quale il nome completo della persona in questione, appare come un aspetto importante del lavoro dei media, soprattutto quando si parla di procedimenti penali che hanno attirato nel tempo una considerevole attenzione».

In conclusione, la Corte europea dei diritti dell’uomo – considerando il margine di discrezionalità lasciato alle autorità nazionali nel bilanciamento tra interessi divergenti e l’importanza di mantenere l’accessibilità ai media e alla stampa – ha ritenuto che non vi fossero motivi sostanziali per contestare la decisione del giudice tedesco.

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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Articolo 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 10
Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

uspi

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