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Contributo AGCOM, rinvio del termine: ora entro il 1° aprile 2024

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato, sul proprio sito, un avviso contenente il rinvio del termine ultimo per l’invio del modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2024”.

Con la Delibera n. 53/24/CONS il termine è stato posticipato al  1° aprile 2024 (prima era il 1° marzo).

Quindi, entro il 1° aprile 2024, ciascun soggetto è tenuto a trasmettere, esclusivamente attraverso piattaforma online, il modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2024” contenente le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie alla determinazione del contributo dovuto da ciascun soggetto.

Il Contributo AGCOM

La Delibera n. 277/23/CONS esplicita la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità dai soggetti che operano nei settori dei servizi media (nei quali rientrano sia l’editoria cartacea sia l’editoria online) per l’anno 2024.

Le relative istruzioni (Allegato B) e il modello telematico (Allegato A) per il versamento del contributo sono indicate, invece, nella Delibera n. 284/23/CONS.

Termine per il versamento: posticipato al 1° aprile 2024

Il termine ultimo per adempiere agli obblighi contributivi è ora il 1° aprile 2024.

Quindi, entro tale data, ciascun soggetto è tenuto a trasmettere, esclusivamente attraverso piattaforma online, il modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2024” contenente le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie alla determinazione del contributo dovuto da ciascun soggetto.

Soggetti tenuti alla contribuzione

La Delibera n. 277/23/CONS chiarisce anche, all’articolo 1, quali sono i soggetti tenuti alla contribuzione, ovvero coloro “che operano nel settore dei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla citata Delibera”.

“Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui sopra è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera”.

Esenzioni

Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2023.

Misura della contribuzione

Per le imprese operanti nel settore dei servizi media, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della Delibera.

Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al paragrafo precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2022.

Modalità di versamento

Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione “Contributo Agcom – Anno 2024”. In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

Sempre entro il 1° aprile 2024, i soggetti tenuti al versamento del contributo e quelli che sono esentati dall’obbligo dichiarano all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

La dichiarazione è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2024” approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

Accesso al portale

Il modello telematico unico “Contributo Agcom – Anno 2024” è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it selezionando “Per saperne di più” della sezione “L’impresa e la PA” e cliccando sul link “La mia scrivania“. All’interno della piattaforma selezionare poi AGCOM > Contributo dovuto all’Autorità > Dichiarazione Contributo.

L’accesso al portale da parte dei legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello, può avvenire autenticandosi con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ovvero utilizzando le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Maggiori informazioni in ordine alla CNS sono disponibili nella sezione dedicata al Registro degli operatori di comunicazione (aree sistema telematico ROC e come configurare il proprio profilo). Per informazioni sul sistema di autenticazione SPID è possibile consultare la sezione “Come attivare SPID” predisposta da Agid.

Sanzioni

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Per ulteriori chiarimenti

Per eventuali chiarimenti è a disposizione il contact center dell’Autorità, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, al numero verde 800.185060, se si chiama da telefono fisso, o al numero 081.750750 da rete mobile o dall’estero.

Gli uffici della Segreteria USPI, inoltre, sono a disposizione degli Associati per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Irene Vitale

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