Dal gennaio 2022 l’AGCOM ha anticipato di un mese il pagamento dovuto del contributo per le attività della Autorità, con scadenza 1° marzo 2023.
La Delibera n. 410/22/CONS esplicita la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità dai soggetti che operano nei settori dei servizi media (nei quali rientrano sia l’editoria cartacea sia l’editoria online) per l’anno 2023.
Le relative istruzioni (Allegato B) e il modello telematico (Allegato A) per il versamento del contributo sono indicate, invece, nella Delibera n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 e resa disponibile sul sito www.agcom.it dal 17 gennaio 2023.
Il termine ultimo per adempiere agli obblighi contributivi è il 1° marzo 2023.
Quindi, entro il 1° marzo, ciascun soggetto operante nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media è tenuto a trasmettere, esclusivamente attraverso piattaforma online, il contenente le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie alla determinazione del contributo dovuto da ciascun soggetto.
I soggetti che operano nel settore dei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla citata delibera.
Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui sopra è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022.
Per le imprese operanti nel settore dei servizi media, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al paragrafo precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2021.
Il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, come già accennato, direttamente attraverso il sistema PagoPA offerto dal portale www.impresainungiorno.gov.it ovvero tramite bonifico bancario.
Dal 1° marzo 2021 non è più richiesta la trasmissione della notifica di avvenuto versamento.
Sempre entro il 1° marzo 2023, i soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo utilizzando il modello telematico “Contributo AGCOM – Anno 2023”.
La dichiarazione è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it.
L’accesso al portale da parte dei legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello, può avvenire autenticandosi con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ovvero utilizzando le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Maggiori informazioni in ordine alla CNS sono disponibili nella sezione dedicata al Registro degli operatori di comunicazione (aree sistema telematico ROC e come configurare il proprio profilo).
Per informazioni sul sistema di autenticazione SPID è possibile consultare la sezione “Come attivare SPID” predisposta da Agid.
La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Per eventuali chiarimenti è a disposizione il contact center dell’Autorità, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, al numero verde 800.185060, se si chiama da telefono fisso, o al numero 081.750750 da rete mobile o dall’estero.
Gli uffici della Segreteria USPI, inoltre, sono a disposizione degli Associati per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.
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