Le commissioni I e V della Camera hanno approvato degli emendamenti per il sostegno all’editoria. In particolare sui contributi diretti.
Come già anticipato in un nostro precedente articolo, prosegue l’esame alla Camera dei deputati del disegno di legge AC 3431, di conversione del DL 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022). Recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è all’esame delle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, in prima lettura.
Durante la scorsa settimana, le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera, hanno affrontato e votato l’articolo 14 che contiene le norme inerenti i sostegni al settore editoriale.
I deputati delle commissioni hanno approvato alcuni emendamenti presentati da varie forze politiche, in particolare riguardanti i contributi diretti all’editoria, regolati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
L’emendamento 14.12 (primo firmatario Durigon) propone di prorogare il termine al 30 giugno p.v (prima era 31 marzo) dei lavori della Commissione istituita per la gestione delle nuove convenzioni con le agenzie di stampa.
Conseguentemente prevede la proroga delle attuali Convenzioni in essere fino al 31 dicembre 2022.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022;
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
14.12. Durigon, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Mollicone.
L’emendamento approvato dispone che la proroga dell’inizio della progressiva riduzione – fino alla completa abolizione – dei contributi diretti prevista fino al 2024 si applichi anche alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 7
In sostanza, anche le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro possono continuare a ricevere i contributi fino a tale data, senza alcuna trasformazione.
Ricordiamo, che il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 statuisce che l’annualità di contributo 2021 è l’ultima che può essere richiesta da tali soggetti. Se il suddetto emendamento dovesse superare l’esame parlamentare, slitterebbe anche detta limitazione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.56. Siracusano, D’Ettore, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
L’emendamento degli on. Lattanzio e Sensi sostiene che le disposizioni di miglior favore di cui all’articolo 96, commi 3-4-5 del DL 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di contribuzione 2021.
L’emendamento votato si riferisce, in particolare, alle percentuali minime di copie vendute.
E conferma, come per il 2020, che se dai conteggi derivasse un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno, anche con riferimento al contributo dovuto per l’annualità 2021.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all’anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.9. Lattanzio, Sensi.
L’emendamento bipartisan varato in commissione rinvia di altri 12 mesi l’inizio della progressiva riduzione – fino alla completa abolizione – dei contributi diretti alla editoria, finora prevista fino al 2024. Arrivando al 2025
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
*14.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*14.34. Magi.
*14.22. Fornaro, Fassina.
“Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese private nel settore radiofonico – dispone l’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) – la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non e’ soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con l’emendamento passato in commissione, è riconosciuto a favore di imprese private nel settore radiofonico l’identico contributo. Alle condizioni e con le modalità già previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14.7. Sensi, Mollicone, Bartolozzi.
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi due razzi hanno nuovamente colpito la base italiana di Shama. Due…
MILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 23 novembre 2024 al 16 marzo…
ROMA (ITALPRESS) - "Approfondirò in questi giorni le motivazioni che hanno portato alla sentenza della…
Google sostiene che, rispetto a Gemini 1.5, le risposte della nuova versione sono più utili…
ROMA (ITALPRESS) - "Sex roulette", "calippo tour", chemsex: si moltiplicano soprattutto tra i più giovani…
TORINO (ITALPRESS) - "I giocatori rimasti qui hanno lavorato molto bene, anche i rientrati dalle…