Contributi editoria nel Milleproroghe 2022: ecco gli emendamenti approvati

Le commissioni I e V della Camera hanno approvato degli emendamenti per il sostegno all’editoria. In particolare sui contributi diretti.

L’iter alla Camera del DdL 3431

Come già anticipato in un nostro precedente articolo, prosegue l’esame alla Camera dei deputati del disegno di legge  AC 3431, di conversione del  DL 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022).  Recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è all’esame delle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, in prima lettura.

L’esame in Commissione

Durante la scorsa settimana, le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera, hanno affrontato e votato l’articolo 14 che contiene le norme inerenti i sostegni al settore editoriale.

I deputati delle commissioni hanno approvato alcuni emendamenti presentati da varie forze politiche, in particolare riguardanti i contributi diretti all’editoria, regolati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Ecco gli emendamenti approvati all’articolo 14 e a cosa si riferiscono:

1. PROROGA DEI CONTRATTI CON LE AGENZIE DI STAMPA

L’emendamento 14.12 (primo firmatario Durigon) propone di prorogare il termine al 30 giugno p.v  (prima era 31 marzo) dei lavori della Commissione istituita per la gestione delle nuove convenzioni con le agenzie di stampa.

 Conseguentemente prevede la proroga delle attuali Convenzioni in essere fino al 31 dicembre 2022.

Il testo approvato:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

14.12. Durigon, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Mollicone.

2. PROROGA DEI CONTRIBUTI DIRETTI ALLE SOCIETÀ DETENUTE IN MAGGIORANZA DA COOPERATIVE, FONDAZIONE E ENTI MORALI

L’emendamento approvato dispone che la proroga dell’inizio della progressiva riduzione  – fino alla completa abolizione – dei contributi diretti prevista fino al 2024 si applichi anche alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 7

In sostanza, anche le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro possono continuare a ricevere i contributi fino a tale data, senza alcuna trasformazione.

Ricordiamo, che il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 statuisce che l’annualità di contributo 2021 è l’ultima che può essere richiesta da tali soggetti. Se il suddetto emendamento dovesse superare l’esame parlamentare, slitterebbe anche detta limitazione.

Il testo approvato:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

14.56. Siracusano, D’Ettore, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

3. PROROGA DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE PER I REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DIRETTI

L’emendamento degli on. Lattanzio e Sensi sostiene che le disposizioni di miglior favore di cui all’articolo 96, commi 3-4-5 del DL 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di contribuzione 2021.

L’emendamento votato si riferisce, in particolare, alle percentuali minime di copie vendute.

E  conferma, come per il 2020, che se dai conteggi derivasse un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima  impresa per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato  a  quello percepito per tale anno, anche con riferimento al contributo dovuto per l’annualità 2021.

Il testo approvato:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all’anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

14.9. Lattanzio, Sensi.

4. PROROGA DEGLI ATTUALI CONTRIBUTI DIRETTI FINO AL 2025

 L’emendamento bipartisan varato in commissione rinvia di altri 12 mesi l’inizio della progressiva riduzione  – fino alla completa abolizione – dei contributi diretti alla editoria, finora prevista fino al 2024. Arrivando al 2025

Il testo approvato:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».


*14.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*14.34. Magi.
*14.22. Fornaro, Fassina.

5. INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE PRIVATE NEL SETTORE RADIOFONICO

“Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese private nel settore radiofonico – dispone l’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)  – la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2019. Il contributo di cui  al  presente  comma  non  e’  soggetto  a  riparto percentuale tra gli aventi  diritto  e  può  essere riassorbito  da eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto.

Con l’emendamento passato in commissione, è riconosciuto a favore di imprese private nel settore radiofonico l’identico contributo. Alle condizioni e con le modalità già previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022.

Il testo approvato:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14.7. Sensi, Mollicone, Bartolozzi.