MPLS, obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali: esclusi redattori di articoli

Lo scorso 11 gennaio, una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la n. 29, ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, secondo l’art. 13, D.L. n. 146/2021 convertito da Legge n. 215/2021.

Risale al 27 gennaio, invece, un’altra nota, la n.109, con cui l’Ispettorato pubblica ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo suddetto.

In questa circolare, infatti, alla domanda “i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?” si risponde che “le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. (in particolare l’art. 2229 fa riferimento alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, ndr). In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi”.

L’obbligo di comunicazione

Nel testo, si legge che “la L. n. 215/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a ‘svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive’ nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

La nota spiega poi che in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

L’ambito di applicazione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. (“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”).

Nella nota vengono poi elencate tutte le informazioni riguardanti le tempistiche dell’applicazione, i soggetti che si possono escludere dall’obbligo della comunicazione e le modalità di comunicazione dello stesso.

Quindi, in definitiva, il Ministero del Lavoro chiarisce che la nuova regola non riguarda l’attività di stesura di testi o articoli, quindi il comparto editoriale e giornalistico.