Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali (minimo 1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente), effettuati da “imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali”, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, cartacei e online) e sulle emittenti radioTV a diffusione locale.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul suo sito istituzionale, ricorda che dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare sarà disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Ricordiamo che, per l’accesso al bonus pubblicità, successivamente all’invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
Ricordiamo, in sintesi, le caratteristiche principali del provvedimento:
Cosa è il credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali
L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dall’articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019) e dall’articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, cartacei e online, sia locali sia nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
A decorrere dall’anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (è venuto meno l’innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).
Con il decreto regolamentare, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della disposizione normativa, con particolare riguardo ai tipi di investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
In data 31 luglio 2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta.
Chi può accedere al beneficio
I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Come e quando presentare la domanda
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In particolare:
– dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di “prenotazione” delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
– dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus
In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.
Per tutte le informazioni necessarie e per la concessione e ripartizione del credito negli anni scorsi, rimandiamo alle pagine dedicate pubblicate su questo Notiziario.
Ulteriori informazioni presso gli Uffici USPI.