L’Agenzia fiscale della pubblica amministrazione ha emanato una circolare interpretativa del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19».
Il 20 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la CIRCOLARE N. 25/E, una circolare detta “multiquesito” con la quale le Entrate completano il primo ciclo di chiarimenti e sciolgono i dubbi di associazioni, operatori e cittadini relativi al testo normativo del c.d. Decreto Rilancio.
Tra le molte voci e i diversi quesiti a cui la Circolare fa riferimento, l’Agenzia ha inserito la risposta ad un quesito riguardante le misure per l’editoria contenute nel DL 34/2020, in particolare l’articolo 186 sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativi all’anno in corso.
Riportiamo, di seguito, il testo della interrogazione e della risposta dell’Agenzia fiscale:
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 25/E
Roma, 20 Agosto 2020
OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
4. MISURE PER L’EDITORIA
4.1 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186)
Il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando – in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per fanno in corso – un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto. Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.
In particolare, con la novella il suddetto credito d’imposta viene riconosciuto, sempre nei limiti del regime «de minimis», di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, 1408/2013 e n. 717/2014, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, è stata prevista la possibilità di trasmettere la comunicazione telematica di accesso al credito nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020, ferma restando la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo del medesimo anno. L’articolo 186 del Decreto ha modificato nuovamente la norma istitutiva dell’agevolazione innalzando dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.
QUESITO
Si chiede quali siano i requisiti per beneficiare del credito d’imposta nell’anno 2020 e le novità rispetto alla disciplina ordinaria
RISPOSTA
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime «de minimis» previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l’anno 2020 pari a 60 milioni (aumentati ad 85 milioni complessivi con l’articolo 96 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in corso di conversione in Parlamento – ndr)
Si evidenzia che l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).
Infine, il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.
*** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)
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