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Bonus per i servizi digitali: istituito il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

Con la Risoluzione n. 81/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6919 per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali, ex  articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Detto articolo  riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

A tal proposito, il comma 5 dello stesso articolo 190 stabilisce che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24.

Con il decreto del 4 agosto 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta.

Successivamente, con Decreto del Capo del Dipartimento editoria 22 dicembre 2020 è stato approvato – e trasmesso all’Agenzia delle entrate – l’elenco dei beneficiari.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione n. 81/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6919” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento editoria, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verificherà che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal DIE e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

uspi

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