Contributi

Bonus acquisto carta – anni 2019/2020: le indicazioni sui beneficiari e sugli esclusi

Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2019 e nell’anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC)

RIFERIMENTI NORMATIVI

L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e l’articolo 67, comma 9-bis) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno previsto, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC. Parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

PERCENTUALI DEL “BONUS CARTA” E TETTI DI SPESA

In particolare, il credito d’imposta riconoscibile è pari al 10 per cento delle spese sostenute, nel limite delle risorse stanziate, pari a 30 milioni di euro per ciascun anno (2019 e 2020), che costituiscono tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

RICHIAMO ALLE  MODALITA’ APPLICATIVE PRECEDENTI

Si tratta, in sostanza, del rifinanziamento di un’agevolazione già prevista negli anni 2005, 2006 e 2012 le cui modalità applicative sono state disciplinate, dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

E da alcune circolari adottate dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pro-tempore (circolari n. 1 del 21 gennaio 2005 e n. 2 dell’8 per l’anno 2005, pubblicate rispettivamente sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2005 e sulla G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2005. Circolare n. 3 del 7 novembre 2005, per l’anno 2006, pubblicata sulla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2005; e circolare 29 dicembre 2011, per l’anno 2012, pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2012). Con le quali sono stati forniti i necessari elementi interpretativi ed attuativi delle disposizioni normative e regolamentari.

BENEFICIARI

Possono accedere all’agevolazione per gli anni 2019/2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;

b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni: 58.13 (edizione di quotidiani) 58.14 (edizione di riviste e periodici);

d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

PRODOTTI EDITORIALI ESCLUSI

Il citato articolo 188 richiama  espressamente laLegge n.350/2003, art.4, comma 183  per l’elencazione dei giornali quotidiani e dei periodici esclusi dalla agevolazione creditizia:

Legge n.350/2003, art.4, comma 183: “Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome, o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro. Ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

m) i prodotti editoriali pornografici.”

SPESA AMMESSA E INSERZIONI PUBBLICITARIE

Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici ammessi, con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio debbono presentare domanda, per ciascuno degli anni per cui si richiede l’agevolazione, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO

La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

ALLEGATA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;

b) la sede legale dell’impresa;

c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

d) che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;

e) che l’impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;

f) che l’impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;

g) le testate edite, per le quali si chiede l’agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio, ai sensi del già citato articolo 4, comma 183, della legge n. 350 del 2003;

h) l’importo della spesa sostenuta, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l’agevolazione, e l’elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;

i) che la spesa per la carta per la quale si chiede l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;

j) che i costi sostenuti, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispondenti ai requisiti ed ai criteri di cui sopra, risultano evidenziati nella apposita certificazione del bilancio redatta per l’anno 2019 e per l’anno 2020 (o per le annualità 2018/2019 e 2019/2020 e per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 nel caso di esercizio dell’impresa non coincidente con l’anno solare) ovvero risultano evidenziate nell’apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

 k) qualora il credito di imposta richiesto superi l’importo di € 150.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dovrà altresì attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159/2011, con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti (cfr. articolo 85, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011).

NON ALLEGARE DOCUMENTAZIONE ALLA DOMANDA

Si precisa che la documentazione a sostegno della domanda per l’ammissione all’agevolazione non deve essere allegata in sede di invio dell’istanza telematica, ma dovrà essere conservata dall’impresa e tenuta a disposizione ed esibita all’Amministrazione in fase di controllo successivo.

LE FATTURE DI ACQUISTO

Per gli editori che acquistano direttamente la carta dalle cartiere devono presentare regolare fattura di acquisto.

Per gli editori che acquistano la carta tramite tipografia devono presentare una fatturazione distinta per la carta utilizzata per ogni numero, o almeno una voce distinta e separata anche se nella stessa fattura (o, almeno, questa possibilità era prevista per gli anni precedenti).

CETIFICAZIONE DELLE SPESE

Le suddette spese debbono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati per ciascun anno di riferimento dell’agevolazione, riguarda l’intero bilancio o i soli costi per l’acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020.

In ogni caso la certificazione dovrà dare specifica evidenza dei costi sostenuti, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici, calcolati al netto del costo relativo all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

NON CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

L’agevolazione è riconosciuta nel limite dello stanziamento previsto, pari a 30 milioni di euro per ciascuna annualità, che costituisce tetto di spesa.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Con decreti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono approvati gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d’imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante.

Contestualmente, gli elenchi sono trasmessi all’Agenzia delle entrate, ai fini della necessaria verifica di conformità degli importi posti in compensazione dai soggetti beneficiari e gli importi concessi dal Dipartimento. I decreti di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi, per ciascuna annualità, all’agevolazione sono tempestivamente pubblicati, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Richieste di chiarimenti

Per richieste di chiarimento sul credito di imposta è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica:  credito.carta@governo.it

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Per le modalità di fruizione del credito d’imposta e altre indicazioni o delucidazioni del Dipartimento editoria rinviamo ad altro successivo articolo.

uspi

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