Con il decreto CuraItalia, il governo ha rimandato la elezione dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, a fine emergenza coronavirus.
Il Decreto Milleproroghe 2020 aveva fissato il termine del 31 marzo 2020 per la nomina parlamentare dei componenti dell’AGCOM e del Garante della privacy.
I vertici delle due Autorità sono scaduti a giugno e luglio 2019 e sono stati già prorogati altre due volte. Con il Milleproroghe è stata rimandata l’elezione per la terza volta. Secondo indiscrezioni lo slittamento sarebbe stato determinato soprattutto perché nella maggioranza governativa non si trovava un accordo sui nomi da proporre.
Evidentemente, l’accordo ancora non c’è, perché con la motivazione – pur vera – del limitato numero di sessioni legislative programmate, in ambedue i rami del Parlamento, a causa della emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “CuraItalia) il governo ha fatto slittare di nuovo la nomina dei nuovi componenti – e, di conseguenza, dei nuovi presidenti delle due Autorità.
Infatti, all’articolo 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) del nuovo decreto si legge:
- All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».
Parimenti, al successivo articolo 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali) è scritto:
- All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».
Una scadenza, quindi, sine die certo, ma che ci auspichiamo tutti possa essere rispettata il prima possibile. Non solo e non tanto per la nomina delle Authority.