Ricordiamo il termine di scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre 2020 (ore 23.59).
Il DIE ha pubblicato sul proprio sito le nuove risposte alle domande più frequenti. Le ultime FAQ sono state aggiornate il 3 novembre 2020.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti in merito alla presentazione della domanda e la documentazione a corredo, i requisiti di accesso e i servizi ammissibili per il credito di imposta per i servizi digitali delle imprese editrici di quotidiani e periodici telematici. In particolare con queste nuove FAQ, il Dipartimento fa maggiore chiarezza sulla presentazione della domanda e sui costi ammissibili.
Ecco di seguito le ultime FAQ del Dipartimento aggiornate al 3 novembre:
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A) DOMANDA:
È possibile rimediare ad un errore commesso in fase di compilazione della richiesta per la quale è stato già effettuato l’invio pratica? E come?
A) RISPOSTA:
È possibile trasmettere nuovamente la domanda; tale operazione annullerà l’invio precedente, in quanto per una stessa impresa verrà considerata valida solo l’ultima istanza inviata.
2. SERVIZI AMMISSIBILI
A) DOMANDA:
Possono rientrare, tra le spese ammissibili, i costi sostenuti per la trasmissione dati attraverso servizi di VPN? Si precisa che è un servizio utilizzato, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di nostre testate edite in formato digitale.
A) RISPOSTA:
I costi sostenuti per i servizi di VPN sono da considerarsi come ricompresi nella categoria dei costi “information technology di gestione della connettività”. Condizione necessaria all’ammissibilità dei costi per l’acquisto di tali servizi è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.
B) DOMANDA:
Siamo editori di testate sia cartacee che digitali. Le testate cartacee che hanno anche la versione digitale sono iscritte al ROC. Le testate solo digitali non sono iscritte né in Tribunale né al ROC. Noi vorremmo chiedere il contributo solo per le testate digitali iscritte ma i costi che sosteniamo per hosting e altri servizi che rientrano nell’agevolazione sono trasversali ovvero sostenuti per tutte le testate digitali e non abbiamo fatture specifiche che fanno riferimento alla singola testata digitale. Possiamo pensare a una ripartizione dei costi sulla base di un driver rappresentato o dai ricavi della testata digitale registrata (sui ricavi complessivi) o un driver di altro tipo (di natura tecnologica)?
B) RISPOSTA:
Nel caso dei servizi di hosting, ove i relativi costi siano sostenuti anche per altre finalità (ad es. per testate on line non registrate), al fine di individuare i soli costi ammissibili all’agevolazione fiscale, si potrà richiedere al fornitore dei servizi un’attestazione integrativa della fattura con l’indicazione della quota dei costi riferibili alle testate digitali registrate ovvero, ove ciò non sia possibile, utilizzare un criterio di ripartizione basato sulla proporzione tra i ricavi della testata digitale registrata al ROC e i ricavi complessivi. Per quanto riguarda altri servizi diversi dall’hosting (quali ad es. i servizi di VPN), per i quali, per la loro natura di servizi condivisi, può risultare impossibile determinare la quota parte di costi riferibile a ciascuna finalità, condizione all’ammissibilità dei relativi costi è l’utilizzo di tali servizi, anche in via non esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.
Per porre domande ad DIE:
Per leggere tutte le precedenti FAQ:
– Le nuove FAQ del Dipartimento editoria sul credito di imposta per i servizi digitali
– Credito di imposta per i servizi digitali, pubblicate le FAQ del Dipartimento editoria
Per saperne di più:
– Credito di imposta per i servizi digitali (anno 2020): adottato il decreto attuativo
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