Contributi

Agenzia delle entrate: resa forfettaria per i cartacei al 95% per l’intero 2021

Chiarimento della Agenzia delle entrate: resa forfettaria per i giornali e periodici cartacei al 95% per l’intero 2021.

Le aziende possono chiedere il recupero nella dichiarazione Iva.

IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risposta n. 207 del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che – pur non essendo specificamente evidenziato né nella disposizione di riferimento né nella relazione illustrativa – la misura agevolativa può essere estesa all’intero anno.

Quesito

Con l’istanza presentata, la società richiedente chiede di sapere se il criterio della forfetizzazione del 95 per cento si rende applicabile all’intero anno 2021.

A completamento, l’istante rileva che non sono stati riscontrati documenti ufficiali di prassi che chiariscano l’ambito temporale di applicazione della normativa in commento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Con riferimento al quesito posto, l’istante ritiene che il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per giornali e periodici cartacei – di cui all’articolo 67 del decreto Sostegni Bis – debba essere applicato per l’intero anno 2021, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

1) in primo luogo, sulla base di una interpretazione letterale della disposizione (“Per l’anno 2021…”). Facendo riferimento al significato proprio di tale locuzione pare indubbio che il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento sia applicabile a tutto l’anno d’imposta 2021.

2) in secondo luogo la suddetta interpretazione è avvalorata anche dalla ratio legis. Volta a sostenere la distribuzione di prodotti editoriali in edizione cartacea nonostante le restrizioni imposte a causa della pandemia. In tale contesto, negare che tale disposizione possa essere applicata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 25 maggio 2021 sarebbe del tutto incoerente rispetto alla volontà del legislatore di agevolare la diffusione dei giornali periodici nonostante il contesto pandemico;

3) inoltre, la suddetta interpretazione pare ragionevole anche sotto il profilo sistematico, laddove si pensi che analoga disposizione era prevista anche in relazione all’anno 2020. Sarebbe evidentemente illogico, infatti, che il criterio di forfetizzazione del 95% trovasse applicazione nella sola frazione d’anno intercorrente tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021. Se si considera che il medesimo criterio trovava applicazione anche nel 2020 (anno di prima applicazione).

Se così fosse, infatti, dovrebbe applicarsi il criterio di forfetizzazione del 95% fino al 31 dicembre 2020. Quello ordinario dell’80% nella frazione dell’anno dal 1° gennaio 2021 al 25 maggio 2021. E, nuovamente, il 95% nella residua frazione 26 maggio-31 dicembre 2021, in modo del tutto asistematico e irragionevole;

4) infine, l’applicazione della percentuale del 95 per cento a tutto il 2021 è suffragata anche dalla stima di perdita di gettito IVA prevista per l’anno 2021. Rispetto alla perdita prevista in relazione all’anno 2020 per la medesima agevolazione.

Infatti, la relazione tecnica all’articolo 187 del Decreto Rilancio – che ha innalzato, nel corso del 2020, al 95% la percentuale di forfetizzazione della resa – prevedeva una perdita potenziale annuale pari a 20,66 milioni di euro. Assumendo dunque che l’agevolazione operi in relazione all’intero periodo d’imposta 2021.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il regime speciale monofase dell’editoria

Il quesito oggetto dell’istanza di interpello riguarda il regime speciale monofase dell’editoria di cui all’articolo 74, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In base al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l’IVA viene assolta esclusivamente dall’editore. Le successive cessioni – ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai – sono operazioni “escluse”, per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione. In applicazione del regime speciale, l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico con due criteri alternativi:

a) metodo delle copie vendute

Con questo sistema l’imposta è calcolata dall’editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali. La base imponibile, su cui calcolare l’IVA è data, quindi: dalla differenza tra tutte le copie spedite dall’editore e quelle a lui restituite perché invendute. Si ricorda che in genere il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio;

b) metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfettizzazione della resa

Tale metodo dal 1° gennaio 2002, (cfr. articolo 52, comma 75, legge 28 dicembre 2001, n. 448) è pari all’80 per i giornali quotidiani e i periodici e al 70% per i libri.

Questo metodo è adottabile solo per i giornali quotidiani, i periodici e i libri. Esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni.

La somma su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di tutte le copie consegnate o spedite. Anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori. L’imposta a carico dell’editore, quindi si determina scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa forfetaria.

Quindi, il primo regime è obbligatorio per le cessioni di: – cataloghi (ivi compresi quelli di informazione libraria);

– giornali e periodici pornografici;

– giornali quotidiani, periodici, libri scolastici con o senza supporti integrativi e libri diversi da quelli scolastici con o senza altri beni.

Il secondo regime si applica limitatamente al commercio di libri diversi da quelli scolastici, giornali quotidiani e periodici. Esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ed i giornali e periodici pornografici, per i quali costituisce il sistema base. Salvo opzione per il regime delle copie effettivamente vendute.

Il Decreto Rilancio (2020) e il Decreto Sostegni Bis (2021)

Con l’intento di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 in capo al settore della commercializzazione di giornali e periodici – prima con il Decreto Rilancio, per l’anno 2020, poi con il Decreto Sostegni Bis, per l’anno 2021 – la suddetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata elevata dall’80% al 95%.

Il dubbio interpretativo

Il dubbio interpretativo, sollevato dall’istante, è se il criterio di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali e periodici cartacei di cui al DL Sostegni Bis possa essere applicato per l’intero anno 2021. Ovvero se debba essere applicato solo dal giorno di entrata in vigore della predetta disposizione.

La norma del Decreto Rilancio

Analoga disposizione -ricorda L’Agenzia – era stata introdotta per l’anno 2020 dal Decreto Rilancio, il quale, al comma 1 dell’articolo 187, aveva disposto che:

Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite. Diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi”.

In relazione alla previsione del citato Decreto rilancio, nel Dossier della Relazione Tecnica della Camera, si legge chiaramente che “la norma in esame, pur entrando in vigore a maggio del 2020, dispone che il nuovo coefficiente si applichi per l’anno 2020”.

La norma del Decreto Sostegni Bis

Per quanto concerne, invece, la successiva analoga disposizione introdotta dal Decreto Sostegni Bis per l’anno 2021, nella Relazione Tecnica si legge che:

“La proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall’attuale 80 al 95 per cento (regime che, limitatamente al 2020, l’art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte)”.

Analogo tenore si rileva nelle schede di lettura nel Dossier della Camera del 27 maggio 2021, nelle quali si legge che:

“Il comma 7 applica anche per l’anno 2021 il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell’80 per cento previsto in via ordinaria), introdotto per il 2020 dall’articolo 187 del decreto n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, viene stabilito che per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite. Diminuito a titolo di forfettizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria)”.

LE CONCLUSIONI DEL PARERE DELL’AGENZIA

Stante il continuo riferimento all’anno 2021 da parte dei documenti che hanno accompagnato l’iter di formazione della norma in esame. E alla luce della ratio della misura – che si è intesa porre nell’ottica della prosecuzione degli interventi a favore delle imprese adottati dal Governo nel corso del periodo di pandemia, si condivide la soluzione prospettata dall’istante e si ritiene, pertanto, che:

l’agevolazione consistente nell’applicazione della forfettizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell’80 per cento sia applicabile per l’intero anno 2021.

uspi

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