AGCOM: modifiche al Regolamento ROC per fornitori media e fornitori di servizi postali

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato le modifiche alla Delibera n. 666/08/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)”.

Le modifiche riguardano l’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana e la proroga del termine di conclusione del procedimento per la parte relativa all’iscrizione al ROC dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Sono tutte contenute nella Delibera n. 224/23/CONS.

L’Istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi di media

I fornitori di servizi media comunicano, per la prima volta, le informazioni necessarie all’istituzione dell’elenco entro 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera n. 224/23.

Per chiarezza, l’elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana recante l’indicazione del criterio in base al quale l’operatore può ritenersi soggetto coinvolto è pubblicato sul sito dell’AGCOM.

I fornitori di servizi media non ancora iscritti al ROC, quindi, sono tenuti a comunicare le informazioni relative al criterio in base al quale soggiacciono alla giurisdizione italiana nell’ambito della domanda di iscrizione, trasmessa, anche in questo caso, in modalità telematica dal portale www.impresainungiorno.gov.it.

Per quelli che, invece, sono già iscritti al ROC, la comunicazione da effettuare riguarda sempre le nuove informazioni secondo le quali soggiacciono alla giurisdizione italiana, da effettuare entro 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera.

L’iscrizione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi

La Delibera n. 105/23/CONS del maggio scorso aveva avviato una consultazione pubblica per l’inserimenti di questo elenco in quelli con l’obbligo di iscrizione al ROC. Adesso, con la Delibera n. 224/23/CONS, AGCOM proroga la scadenza della consultazione pubblica di altri 60 giorni.