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AGCOM: impegni assunti dalle piattaforme online per garantire la par condicio nelle votazioni del 20/21 settembre

Intervento di autoregolamentazione per sostenere la parità di accesso dei soggetti politici durante le campagne per il referendum popolare confermativo e le elezioni amministrative del prossimo settembre 2020.

Gli impegni assunti dalle società esercenti le piattaforme on line per garantire la parità di accesso dei soggetti politici alle piattaforme digitali durante le campagne per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, e per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020 costituiscono il terzo intervento di autoregolamentazione per le campagne elettorali promosso dall’Autorità nell’ambito del “Tavolo Tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali” istituito con la delibera n. 423/17/CONS.

Un documento disponibile sul sito dell’AGCOM ricorda che, già per le elezioni europee 2019 e precedentemente per le elezioni politiche del 2018 erano stati identificati i principi generali che disciplinano la materia e che le piattaforme digitali si erano impegnate volontariamente a rendere effettivi.

Tenuto conto della crescente e avvertita esigenza di rendere effettiva la tutela del pluralismo anche sulle piattaforme digitali, il cui utilizzo a fini informativi risulta ormai consolidato, sia il Regolamento per il referendum popolare sia il Regolamento relativo alle campagne per le elezioni amministrative indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020, hanno riproposto il Titolo VI rubricato “Piattaforme per la condivisione di video e social network”, introdotto lo scorso anno per la prima volta.

Tale titolo, muovendo dalla suddetta esigenza, mira a promuovere l’adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione online, nonché l’impegno delle piattaforme digitali ad adottare strumenti volontari per garantire il pluralismo dell’informazione per la campagna referendaria e regionale 2020.

L’attuale testo riporta le previsioni, già adottate nel 2019, che erano state oggetto di revisione, integrazione e rielaborazione con Facebook, Google e Twitter che si sono impegnati a porre in essere in tutta l’Europa aderendo al Code of Practice sulla disinformazione online sottoscritto il 26 settembre 2018.

Parità di accesso

Sulla scorta di quanto previsto per i mezzi di informazione offline dalla legge n. 28/2000, si richiede che le piattaforme digitali garantiscano a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità e alle medesime condizioni, l’accesso agli strumenti di informazione e comunicazione politica, con  modalità trasparenti e non discriminatorie, come dalle stesse sottoscritto nel Codice di condotta europeo. La legge n. 28/2000 detta disposizioni specifiche per l’accesso al mezzo radiotelevisivo al fine di garantire la parità di accesso a tutti i soggetti politici. Tale sistema di disposizioni non può però essere mutuato per le piattaforme digitali, le quali dovrebbero ove possibile uniformarsi ai principi che animano il dettato normativo. Le piattaforme digitali dispongono in ogni caso di ampi margini di discrezionalità nella scelta degli strumenti tecnologici, giuridici e di mercato, più adeguati alla garanzia delle pari opportunità di accesso e comunicazione politica durante la campagna referendaria e per le elezioni regionali.

Trasparenza dei messaggi pubblicitari elettorali

Con riferimento ai messaggi pubblicitari di natura elettorale il documento AGCOM evidenzia la necessità di informare gli utenti delle piattaforme digitali circa la natura di “messaggio elettorale” e l’identità del soggetto politico committente. Tali informazioni dovranno essere inserite direttamente sul messaggio pubblicitario. Inoltre, l’Autorità chiede che, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, siano chiaramente individuabili dall’utente i criteri di profilazione utilizzati dalla piattaforma e altri fattori che determinano la visualizzazione delle inserzioni stesse.

Le piattaforme digitali si impegnano, per quanto possibile, a definire assieme all’Autorità un approccio ragionevole alla condivisione di dati riguardo all’utilizzo degli strumenti volontari adottati.

Segnalazione e rimozione di contenuti

Le piattaforme si impegnano a prendere in esame in via prioritaria e tempestiva le segnalazioni inviate dall’Autorità, secondo apposita procedura preventivamente definita, ai fini della rimozione di specifici contenuti che violano la par condicio elettorale. Le piattaforme digitali inoltre metteranno a disposizione degli utenti e dei soggetti politici meccanismi per segnalare contenuti che violano i termini di utilizzo delle piattaforme digitali o che sono altrimenti illegali.

Servizi e strumenti di fact-checking in periodo elettorale

Nel documento, l’Autorità per le comunicazioni raccomanda alle piattaforme digitali di sviluppare servizi e strumenti di fact-checking idonei ad assicurare una tempestiva ed efficace tutela degli utenti rispetto alle strategie di disinformazione online che potranno essere condotte. L’Autorità raccomanda inoltre alle piattaforme digitali di sviluppare collaborazioni con soggetti impegnati nella promozione di attività di fact-checking collaborativo/partecipativo tra più organizzazioni editoriali a livello nazionale o europeo per ridurre la divulgazione di contenuti che siano identificati come falsi da tali organizzazioni.

L’Autorità raccomanda alle piattaforme di fornire rapporti periodici sull’implementazione di tali strumenti e servizi e sulle relative modalità di funzionamento.

Integrità dei servizi  

Le piattaforme si impegnano a porre in essere e comunicare all’Autorità gli strumenti volti alla verifica preventiva degli account degli inserzionisti di messaggi elettorali al fine di contrastare il fenomeno degli account falsi, nonché i loro sforzi contro gli abusi della loro piattaforma tramite bot e notizie false. Le piattaforme digitali si impegnano a fornire tutti gli elementi e informazioni utili a verificare le iniziative poste in essere a questi fini.

 

Comunicazione istituzionale

Il divieto di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, salvi i casi di comunicazione impersonale e indispensabile e indifferibile, sancito dall’articolo 9 della citata legge n. 28/2000, riguarda anche l’utilizzo di account istituzionali di social media per la diffusione di messaggi e comunicazione istituzionale. Pertanto le piattaforme digitali sono invitate a segnalare all’Autorità la rilevazione di eventuali infrazioni di tale divieto. L’Autorità si riserva altresì di comunicare alle piattaforme digitali i provvedimenti sanzionatori adottati in caso accertata violazione del divieto. Nelle pagine degli account istituzionali è vietato, inoltre, l’inserimento di messaggi di pubblicità elettorale.

Divieto di diffusione di sondaggi

Nei 15 giorni che precedono il voto, fino alla data delle votazioni compresa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 28/00, è vietato diffondere sondaggi politico elettorali. Le piattaforme digitali si impegnano inoltre a identificare procedure che consentano all’Autorità di segnalare contenuti che diffondono i risultati dei sondaggi nei 15 giorni antecedenti il voto, ai fini della loro rimozione.

Silenzio elettorale

“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”. La normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sebbene l’Autorità non sia competente a conoscere delle fattispecie di violazione del cd. silenzio elettorale, ritiene particolarmente importante richiamare l’attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a garantire una effettiva tutela dell’elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione.

uspi

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