Sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stata pubblicata la Delibera n. 114/23/CONS, contenente le “modifiche alla Delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013”, relativa alla IES, l’Informativa Economica di Sistema.
In particolare, la Delibera appena pubblicata, modifica il comma 1 dell’articolo 5 della Delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.. Le parole “dal 1° giugno e fino al 31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “dal 15 settembre e fino al 31 ottobre”.
Quindi, l’invio della IES non dovrà più essere effettuato entro la fine del mese di luglio ma, come effettivamente è stato negli ultimi anni, dal 15 settembre al 31 ottobre.
L’Informativa Economica di Sistema è una dichiarazione e riguarda i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta dagli operatori interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge (tra i quali si ricordano, a mero titolo esemplificativo, le analisi di mercato, la Relazione Annuale, l’annuale valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni e la verifica dei relativi limiti, le indagini conoscitive) e consentire l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.
L’Informativa Economica di Sistema (IES) dal 2021 è compilabile esclusivamente online accedendo ai servizi IES dal portale dei servizi dell’Autorità.
I nuovi modelli da compilare sono suddivisi in due serie: “Esercizio” e “Consolidato” (al posto dei vecchi modelli “Base” e “Ridotto”).
I soggetti obbligati sono: gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.
Sono altresì tenute all’invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività.
Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione:
i soggetti che, nell’anno di riferimento (quello precedente), abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.
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