Nella giornata del 25 gennaio 2024 il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio (OdG Lazio) ha approvato il Regolamento per l’annotazione e la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari sull’albo professionale online.
La permanenza delle sanzioni sarà la seguente:
- La sanzione dell’avvertimento resta pubblicata sull’Albo per 3 mesi;
- La sanzione della censura resta pubblicata sull’Albo per 6 mesi;
- La sanzione della sospensione resta pubblicata sull’Albo per 2 anni, successivi alla durata;
- La sanzione della radiazione resta pubblicata sull’Albo per 5 anni decorso il quale si provvede alla rimozione del nominativo del professionista dall’Albo;
- La sospensione ex art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la legge 120/2020, resta pubblicata fino alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’iscritto;
- La sospensione cautelare ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 69/1963, resta pubblicata sull’Albo per il tempo della sua durata;
- La cancellazione ex art. 39, 1° e 2° comma, primo periodo, della L. 69/1963, per effetto di interdizione perpetua o interdizione temporanea dai pubblici uffici, è annotata nel fascicolo dell’Ordine regionale di competenza ma non è visibile al pubblico;
- Decorsi i termini di pubblicazione, i dispositivi di tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari restano annotati nel fascicolo dell’iscritto tenuto dall’Ordine regionale di competenza.
Il Regolamento completo è disponibile sul sito dell’OdG Lazio.
Articolo di T.S.