L’Autorità per le comunicazioni ha emanato le delibere 134/22/CONS e 135/22/CONS sulla la parità di accesso ai mezzi di informazione.
Le delibere dell’Autorità
Con la Delibera n. 134/22/CONS, l’Autorità per le comunicazioni ha normato la parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali. Fissate per il giorno 12 giugno 2022
Con la Delibera n. 135/22/CONS, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato i termini e le regole “in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari”, indetti nello stesso giorno.
Riassumiamo, in breve, quanto disposto dalla legge:
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento in materia di par condicio è contenuta nella legge 22 febbraio 2000 n. 28. Essa disciplina i periodi di campagna elettorale che iniziano a seguito dello scioglimento delle assemblee e della convocazione dei comizi elettorali.
Assicurare condizioni minime comuni a tutti i soggetti
Il principio di fondo della cosiddetta par condicio – nel settore della stampa tradizionale e online – si limita ad assicurare condizioni minime comuni a tutti i soggetti politici per l’accesso alla comunicazione politica e pubblicità elettorale – si chiamano messaggi politici elettorali.
Nessuna disposizione particolare disciplina, invece, l’informazione che non ha vincoli diversi rispetto ai periodi ordinari.
La pubblicazione di messaggi politici elettorali
Gli editori di quotidiani e periodici – cartacei e online – devono rendere pubblica la propria disponibilità ad ospitare messaggi politici elettorali a mezzo di un comunicato. (ATTENZIONE: senza questa comunicazione non possono essere pubblicati tali messaggi).
Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212. Eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosidetti “fiancheggiatori”). E riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.
Il contenuto dei messaggi
In tema di diffusione dei messaggi politici e elettorali su quotidiani e periodici, la legge 28/2000, all’articolo 7, prevede che tale forma di comunicazione politica sia limitata, nel periodo elettorale, alla pubblicazione di:
– annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
– presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o di singoli candidati;
– confronto fra più candidati.
Sono vietate altre forme di comunicazione politica.
A differenza di quanto accade nel settore radiotelevisivo, per l’editoria è prevista la possibilità di comunicazione politica da parte di singoli candidati.
Riconoscibilità dei messaggi
I messaggi politici elettorali di comunicazione politica devono essere riconoscibili come tali e pubblicati in box chiaramente evidenziati e aventi caratteristiche uniformi per ciascuna testata. Devono anche recare la dicitura “messaggio elettorale” ed indicare il nome del committente del messaggio.
IL COMUNICATO PREVENTIVO
Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso. E’ fatto obbligo agli editori di comunicare preventivamente sulle proprie testate edite la disponibilità ad ospitare messaggi di comunicazione politica elettorale (tale comunicato può essere ripetuto liberamente in qualsiasi modalità). Tale comunicazione deve avere adeguato rilievo grafico.
Senza il “comunicato preventivo” non si può ospitare comunicazione politica.
Per la tempestività della comunicazione, i periodici (la cui uscita potrebbe non essere compatibile con i tempi previsti dal regolamento) possono pubblicare il comunicato su un quotidiano o su altro periodico, purché con indice di diffusione analogo.
In caso contrario, la diffusione dei messaggi elettorali potrà aver luogo solo a partire dal secondo giorno successivo al giorno di pubblicazione del comunicato preventivo.
IL DOCUMENTO ANALITICO
Nel comunicato preventivo devono essere indicati il luogo – sede e telefono degli uffici della redazione e della concessionaria di pubblicità – dove, su richiesta, è consultabile un documento analitico.
Tale documento deve recare le condizioni temporali e le modalità di prenotazione delle richieste per fruire degli spazi. Ivi inclusa la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. Le relative condizioni tariffarie, distinte, se necessario, tra pagine nazionali e locali, nonché eventuali condizioni di gratuità.
I messaggi politici e elettorali possono essere pubblicati su quotidiani e periodici (nelle forme tassativamente previste) fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni.
TARIFFE E SCONTI
Secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Autorità, le tariffe per l’accesso agli spazi elettorali sono autonomamente determinate per ogni singola testata. Purché sia assicurata (e comprovabile a richiesta) a tutti i soggetti (liste o candidati) parità di trattamento.
Ciò vuol dire che la tariffa d’accesso agli spazi è del tutto libera. Ma che essa, una volta determinata, deve essere uniformemente applicata, assicurando a tutti i soggetti parità di condizione.
IL TRATTAMENTO FISCALE
A tutti i messaggi politici elettorali pubblicati nei 90 giorni antecedenti la data delle elezioni si applica l’aliquota IVA del 4 per cento (art. 18 L.10 dicembre 1993, n. 515, modificato dalla L. 06/07/2012 n. 96, articolo 7).
I SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
La pubblicazione dei sondaggi sugli orientamenti politici e di voto degli elettori è del tutto vietata nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni. Anche laddove si tratti di sondaggi effettuati in periodi precedenti. In questo periodo è altresì vietata la pubblicazione o la diffusione di notizie, commenti o dichiarazioni su sondaggi effettuati. Salvo che tali notizie, commenti o dichiarazioni si riferiscano a sondaggi diffusi prima dell’inizio del periodo vietato.
Al di fuori del periodo vietato è previsto che i sondaggi, integrali o parziali, siano diffusi accompagnati da una nota informativa. Pubblicata in un apposito riquadro, recante una serie di indicazioni obbligatorie:
soggetto che ha realizzato il sondaggio; committente, acquirente; estensione territoriale – nazionale, regionale, comunale –; consistenza del campione, numero delle persone rispondenti e percentuale dei non rispondenti; data di effettuazione; indirizzo web dove è disponibile il documento completo relativo al sondaggio predisposto dall’istituto di ricerca che ha effettuato il sondaggio stesso.
PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO E SOCIAL NETWORK
L’articolo 18 e l’articolo 26 delle rispettive delibere dell’AGCOM mirano a tutelare il pluralismo sulle piattaforme di condivisione di video.
Nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali, è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l’adozione condivisa e coordinata di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.
L’Autorità, tenuto conto degli impegni assunti nell’ambito del medesimo Tavolo per le consultazioni elettorali del 2020, promuove, mediante procedure di autoregolamentazione. L’adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete. E in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi a tutela del pluralismo dell’informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati, sanciti dagli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi.
Le piattaforme assicurano il rispetto delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge n. 28/2000 e dell’articolo 15 del presente regolamento.
Gli uffici dell’USPI sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
(Foto in alto: seggio elettorale – tratta da www.interno.gov.it)