Bonus pubblicità 2021, ultimo atto: il DIE pubblica l’elenco dei soggetti ammessi

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari: pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2021.

Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 7 aprile 2022

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM –  con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 7 aprile 2022 ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

Gli importi indicati

Il Dipartimento editoria specifica che l’importo indicato per ciascuno dei richiedenti è stato determinato tenendo conto:

–  in primo luogo, dell’abbattimento percentuale applicato per ottemperare ai limiti di spesa generali imposti dalle disposizioni recate dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.;

– e, in secondo luogo, del limite massimo individuale, pari ad euro 200.000,00, previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (regime generale).

In considerazione di quanto sopra citato, per 32 istanze il credito di imposta, a seguito del suddetto abbattimento percentuale, è risultato pari a zero.

ATTENZIONE!

La verifica di rientro nella normativa europea sugli aiuti de minimis

La fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis (euro 200.000,00)secondo quanto indicato all’articolo 2, comma 2, del provvedimento che approva l’elenco in allegato.

Revoca del beneficio concesso e illegittimità dell’eventuale fruizione

Si segnala l’importanza di tale verifica in quanto, qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto ‘de minimis’ pertinente, ciò determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (articolo 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).

Il bonus pubblicità considerato e gestito come un aiuto fiscale “automatico”

In sostanza, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e l’Agenzia delle entrate hanno convenuto, tra l’altro, che il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali debba essere considerato e gestito come un aiuto fiscale “automatico”, come tale sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, recante “Regolamento per la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Il sopra citato articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115, con riferimento gli aiuti fiscali “automatici”, dispone che: gli aiuti “si intendono concessi e sono registrati nel Registro Nazionale Aiuti…. nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati”;  

“per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale”;  

“agli adempimenti relativi alla registrazione provvedono l’Agenzia delle entrate, …. ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti…”;  

“per gli aiuti de minimis…..l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l’illegittimità della fruizione”.

“la corretta applicazione dei limiti individuali previsti dai citati Regolamenti sugli aiuti de minimis comporta che l’effettiva fruizione del singolo credito d’imposta, indicato nell’elenco, debba tener conto anche di eventuali altri aiuti de minimis, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, in modo da ricondurre l’insieme degli aiuti in godimento ai limiti individuali stabiliti dai citati Regolamenti.

Le disposizioni in materia di controlli antimafia

Viste le disposizioni in materia di controlli antimafia, per le categorie di operatori economici ivi previsti, la fruizione di crediti d’imposta per una somma complessiva superiore ad euro 150.000,00 sarà attivata esclusivamente in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia. E, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa.

Utilizzo del credito di imposta

Il DIE ricorda inoltre che il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Codice tributo: 6900

Ai fini della fruizione del credito, il Dipartimento informa infine che, in sede di compilazione del modello F24, è necessario indicare il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.