Pubblicato il decreto del Capo Dipartimento editoria con la lista degli aventi diritto e dell’importo riconosciuto a ciascuno.
È stato emanato il Decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 30 novembre 2021 che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Fonti normative
Il provvedimento in oggetto si richiama all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i.
Le novità introdotte dal decreto “sostegni bis”
La misura agevolativa di cui sopra è stata rinnovata, con alcune modifiche, per gli anni 2021 e 2022.
Ricordiamo, in particolare, che l’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto “sostegni bis”) ha introdotto le seguenti modifiche:
1. La platea dei destinatari
Per gli anni 2021 e 2022, possono accedere al beneficio :
– gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
– le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
2. Le spese ammesse alla agevolazione
Per gli anni 2021 e 2022 sono state aggiunte alle spese cui è parametrato il credito anche gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
3. Il tetto di spesa generale e quello individuale
Lo stanziamento previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
Resta ferma la misura massima dell’agevolazione, stabilita – come per l’anno 2020 – in euro 4.000.
L’elenco trasmesso all’Agenzia delle Entrate
Con una nota sul proprio sito istituzionale, il DIE informa che il decreto, con l’indicazione dell’importo a ciascuno spettante è stato già trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione a mezzo del modello F24
Il Dipartimento sottolinea che Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione.
Il codice tributo 6913
Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.