Contributi ai “Periodici italiani editi e diffusi all’estero” e ai “Periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero”.
Il Dipartimento editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che il 31 marzo 2021 scade il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione per l’ammissione ai contributi per l’anno 2020 a sostegno della stampa periodica italiana all’estero, previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70. Le domande inviate oltre il termine di legge saranno considerate inammissibili.
Modalità di presentazione delle domande e della documentazione
A) Periodici italiani editi e diffusi all’estero
Per i periodici italiani editi e diffusi all’estero, le domande e la relativa documentazione devono pervenire, entro la suddetta data, all’ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 30 aprile.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 70 del 2017, insieme alla documentazione, le Autorità diplomatiche devono trasmettere la dichiarazione del Capo dell’ufficio consolare competente attestante la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all’estero ed il parere reso dal Com.It.Es. della circoscrizione consolare di riferimento.
B) Periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero
Per i periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, domande e la relativa documentazione devono pervenire entro la data del 31 marzo 2021 al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: archivio.die@mailbox.governo.it.
Entro lo stesso termine devono essere inviate, a cura e spese dell’editore, le copie delle riviste indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa – UFFICIO ACCETTAZIONE – Via dell’Impresa, 90 – 00187 Roma.
Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
Finalità del contributo
Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all’estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all’estero.
Chi può accedere al contributo
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
- periodici editi e diffusi all’estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata. Per avere accesso ai contributi sono necessari:
- anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
- assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
- divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
- obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
- impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
- diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
- regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
- iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
- obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.
Modulistica e allegati
Il DIE invita gli editori ad utilizzare esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito e a compilarla digitalmente.
Documenti da allegare alla domanda:
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per periodici editi e diffusi all’estero)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero)
- Prospetto costi di produzione testata
- Prospetto distribuzione e vendita
- Prospetto copie digitali vendute
- Modello comunicazione coordinate bancarie
Per le imprese che editano i periodici all’estero, gli importi indicati nei Prospetti devono essere espressi nella moneta locale.
Nel caso in cui l’impresa editrice si avvalga della certificazione di una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui la stessa ha sede, i prospetti dei costi di produzione della testata e dei dati concernenti le copie distribuite e vendute devono riportare firma e timbro del revisore e devono essere accompagnati da una relazione in cui il revisore riporta tutte le informazioni richieste dall’art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, dichiara di aver preso visione dei documenti e delle fonti da cui sono tratti i dati indicati nei prospetti e ne attesta sotto la propria responsabilità la veridicità.
Qualora l’impresa editrice non si avvalga della società di revisione o la certificazione del revisore non riporti in modo completo tutte le informazioni e assunzioni di responsabilità sopra indicate, i prospetti, sottoscritti dal legale rappresentante, devono essere corredati dalla documentazione comprovante i costi sostenuti (contratti del personale, bonifici bancari, fatture quietanzate dei costi sostenuti, contratti di spedizione, abbonamenti, etc.). In mancanza di tale documentazione i relativi costi non saranno considerati ammissibili ai fini del contributo.
Si segnala che l’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 70/2017 stabilisce che la documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale. Pertanto i documenti in lingua privi di adeguata traduzione non saranno presi in considerazione in sede istruttoria.
Conclusione del procedimento
Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il termine del 31 ottobre dell’anno in cui la domanda è presentata.
Quote di ripartizione
Con l’ultimo DPCM 23 dicembre 2020, le quote assegnate alle imprese editrici nella seguente proporzione:
– il 70% dello stanziamento alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero;
– il 30% dello stanziamento alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
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