Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il 31 gennaio 2021.
Le imprese che hanno presentato domanda negli gli anni precedenti, possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che dal 2 gennaio 2021 è stata attivata la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi diretti per l’anno 2020 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all’estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2021.
La domanda e i documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo vanno presentati utilizzando esclusivamente la procedura on line accessibile dal 2 al 31 gennaio 2021 sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti, possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.
Le altre imprese possono richiedere le credenziali di accesso, inviando il modulo di richiesta debitamente compilato alla seguente PEC: die.contributidiretti@pec.governo.it.
A seguito della richiesta, il Dipartimento provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.
Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero, dopo aver trasmesso al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2021, la domanda e i documenti richiesti utilizzando la piattaforma per la gestione dei contributi, inoltrano la medesima documentazione all’ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente che, verificatane la completezza, la trasmetterà, entro il 28 febbraio 2021, al Dipartimento al seguente indirizzo PEC: archivio.die@mailbox.governo.it.
Chi può accedere al contributo
Ricordiamo che possono accedere al contributo pubblico all’editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:
a) le cooperative giornalistiche;
b) le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Per saperne di più, vedi:
Contributi diretti all’editoria, il Dipartimento aggiorna le FAQ