Saltato l’ultimo tentativo di trovare un accordo tra maggioranza e opposizione, l’Assemblea di Montecitorio è chiamata a votare il testo già approvato dal Senato.
Fallito nella serata di ieri l’ultimo tentativo di trovare un accordo tra maggioranza e opposizione, questo pomeriggio torna in aula della Camera, per il voto definitivo, il DL 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” – AC 2463.
Ieri, durante l’esame del provvedimento, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, a nome del governo aveva posto la questione di fiducia sulla versione (già approvata dal Senato) del decreto che reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Quindi, per le norme a sostegno della editoria, già inserite nel testo originario del decreto, nulla varierà e pertanto l’articolo 98 – concernente il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari nel settore dei quotidiani e periodici cartacei e online e delle radioTV locali ed il credito di imposta a favore degli edicolanti – sarà confermato nello stesso testo di partenza.
Articolo 98
(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
- All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
“1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
2. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.