AGCOM commina una sanzione per tardiva trasmissione della Comunicazione Annuale 2019

Determinazione n. 7/19/SIR/OBL: archiviazione per intervenuta oblazione.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 18 ottobre 2019, aveva predisposto l’atto di contestazione nei confronti della società Die Neue Suedtiroler Tageszeitung s.r.l. per aver trasmesso tardivamente (in data 12 giugno 2019) alla stessa Autorità la Comunicazione Annuale telematica 2019, relativa all’anno 2018, in violazione degli articoli 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i..

L’atto di contestazione veniva, quindi, notificato alla suddetta società a mezzo posta elettronica certificata in data 18 ottobre 2019.

La società sanzionata, a propria volta, provvedeva ad oblare una somma pari alla terza parte del massimo della pena prevista – della entità di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) – , entro i termini previsti dall’art. 16 della legge n. 689/1981.

L’AGCOM ha pertanto proceduto ad archiviare il procedimento sanzionatorio n. 24/19/SIR, per intervenuta oblazione con Determinazione n. 7/19/SIR/OBL, disponibile sul sito www.agcom.it da martedì 29 ottobre 2019.

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DETERMINAZIONE N.7/19/SIR/OBL

Archiviazione per intervenuta oblazione del procedimento sanzionatorio n. 24/19/sir avviato nei confronti della società Die Neue Suedtiroler Tageszeitung s.r.l. per la violazione degli articoli 11 e 13 dell’allegato a alla delibera n. 666/08/cons del 26 novembre 2008 recante il “regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO l’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa”;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;
(omissis)
VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante “Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”;
VISTO l’atto n. 24/19/SIR del 18 ottobre 2019 – notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data – con il quale veniva contestata alla società Die Neue Suedtiroler Tageszeitung s.r.l. – c.f. 01500790215 – con sede legale in Bolzano (BZ), Via Argentieri 5, c.a.p. 39100, iscritta al Registro con il numero 2874, la violazione degli articoli 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per aver trasmesso tardivamente, in data 12 giugno 2019, a questa Autorità la comunicazione annuale telematica 2019, relativa all’anno 2018;
VISTA la documentazione inviata il 18 ottobre 2019 dalla società Die Neue Suedtiroler Tageszeitung s.r.l., relativa al bonifico bancario effettuato in data 18 ottobre 2019 tramite Sparkasse – Cassa di Risparmio a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;
RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 24/19/SIR, avviato nei confronti della società Die Neue Suedtiroler Tageszeitung s.r.l., per la violazione degli articoli 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato la predetta società il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.

Napoli, 25 ottobre 2019
Il Direttore Ivana Nasti