Ultimi giorni per le domande: contributi diretti editoria e credito imposta carta

Ricordiamo agli associati che il 31 gennaio prossimo è la data di scadenza tassativa per inviare le relative domande.

In sintesi:

A) ACCESSO AI CONTRIBUTI DIRETTI – ANNO 2021

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il 31 gennaio 2022.

1. Comunicato del Dipartimento Editoria

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una  nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha reso  noto che dal 3 gennaio 2022 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi diretti per l’anno 2021 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all’estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio   2022.

2. Modalità di accesso alla piattaforma

Le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti, possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

Le altre imprese possono richiedere le credenziali di accesso, inviando il modulo di richiesta debitamente compilato alla seguente PEC: die.contributidiretti@pec.governo.it

3. Chi può accedere al contributo

Ricordiamo che i requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

4. Ultimo anno per le imprese il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali.

Su esplicita richiesta avanzata da USPI, il Dipartimento precisa che l’annualità di contributo 2021 è l’ultima che può essere richiesta dalle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro.

Il contributo erogato sarà quello maturato fino al 15 novembre 2022.

5. Comunicazione Annuale all’AGCOM per le imprese richiedenti i contributi

Ricordiamo che sempre entro il prossimo 31 gennaio 2022, le imprese editrici di testate che accedono ai contributi di cui sopra devono effettuare la comunicazione annuale al ROC relativa all’anno 2021 così come previsto all’allegato B della delibera AGCOM n. 666/08/CONS e s.m

Le informazioni richieste devono essere aggiornate al 31 dicembre 2021 e trasmesse in formato elettronico (smart card) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.

6. Ulteriori informazioni e FAQ

Per un maggior approfondimento e consultare le FAQ del Dipartimento, Vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo pubblicato su questo Notiziario USPI.

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B) BONUS ACQUISTO CARTA – ANNI 2019/2020

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio debbono presentare domanda, per ciascuno degli anni per cui si richiede l’agevolazione, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

1. Procedura di accesso al beneficio

La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

2. Allegata Dichiarazione sostitutiva

La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

  • a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;
  • b) la sede legale dell’impresa;
  • c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • d) che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;
  • e) che l’impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
  • f) che l’impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
  • h) l’importo della spesa sostenuta, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l’agevolazione, e l’elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;

(P.S.: Per gli editori che acquistano la carta tramite la tipografia, una nota verbale del DIE ammette anche le dichiarazioni della tipografia in merito all’acquisto, consumo e costo della carta utilizzata per la stampa della rivista).

  • i) che la spesa per la carta per la quale si chiede l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
  • j) che i costi sostenuti, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispondenti ai requisiti ed ai criteri di cui sopra, risultano evidenziati nella apposita certificazione del bilancio redatta per l’anno 2019 e per l’anno 2020 (o per le annualità 2018/2019 e 2019/2020 e per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 nel caso di esercizio dell’impresa non coincidente con l’anno solare) ovvero risultano evidenziate nell’apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • k) qualora il credito di imposta richiesto superi l’importo di € 150.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dovrà altresì attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159/2011, con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti (cfr. articolo 85, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011).

3. Certificazione delle spese

Le suddette spese debbono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. La certificazione riguarda l’intero bilancio o i soli costi per l’acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020.

Segnaliamo, ancora, che per gli editori che acquistano la carta tramite la tipografia, una nota verbale del DIE ammette anche le dichiarazioni della tipografia in merito all’acquisto, consumo e costo della carta utilizzata per la stampa della rivista.

4. Richieste di chiarimenti

 Per richieste di chiarimento sul credito di imposta è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica:  credito.carta@governo.it

5. Ulteriori informazioni

Per un maggior approfondimento, rinviamo ad un nostro precedente articolo pubblicato su questo Notiziario USPI.