Regione Toscana, bando da 1,5 milioni per l’informazione locale

Riguarda anche la stampa quotidiana e periodica ed i quotidiani e periodici online.

Si punta a garantire il diritto al pluralismo dell’informazione e ad accrescere il livello di competitività ed innovazione delle imprese locali del settore.

È stato approvato, nell’ultima seduta di Giunta di lunedì 14 gennaio, il bando della Regione Toscana che consentirà di mettere a disposizione circa 1milione e 500mila euro a sostegno del lavoro giornalistico e dell’informazione locale.

L’Avviso pubblico è stato presentato il giorno successivo in Conferenza stampa dall’Assessore Vittorio Bugli, accompagnato dal presidente della Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci e dal consigliere dell’OdG della Toscana Domenico Guarino e illustrato in un articolo di “Toscana Notizie” (Agenzia di informazione della Giunta regionale toscana).

Il nuovo bando discende dalle previsioni della Legge regionale 34/2013, “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione”. È la seconda volta che questa legge viene finanziata e permette di attivare questa opportunità. Già con i primi bandi del 2013, molte testate toscane riuscirono a scollinare una situazione di crisi particolarmente grave, in un periodo tra l’altro di forte contrazione del mercato pubblicitario.

Anche con questo secondo bando si punta a garantire il diritto al pluralismo dell’informazione e ad accrescere il livello di competitività ed innovazione delle imprese locali del settore, puntando a nuove produzioni, sviluppando la multimedialità e nello stesso tempo garantendo una più ampia e puntuale conoscenze delle attività istituzionali della Regione.

Vittorio Bugli

«Ci troviamo in una situazione – ha detto l’assessore Vittorio Bugliin cui il sistema, a causa di fattori politici e sociali, è in forte cambiamento, con il rischio di arrivare ad una riduzione della qualità informativa o alla chiusura di alcune aziende. E’ perciò importante favorire e tutelare l’informazione di qualità, anche tramite il sostegno a lavoro giornalistico e alla formazione giornalistica: solo così è possibile garantire una maggior qualità del prodotto finale. E questi sono i cardini da cui ripartire».

«Oggi – ha proseguito l’assessoreci troviamo di fronte a due diversi tipi di questioni. La prima riguarda la quantità di informazione, molto elevata ma anche deteriorata nella sua qualità; la seconda riguarda invece l’informazione a carattere locale. Essendo la Toscana una regione fortemente interessata alla tutela del lavoro giornalistico, è fondamentale che sia promossa non solo un’informazione a livello nazionale ma che sia incentivata anche quella sul territorio».

«I precedenti bandi del 2013 – ha concluso Buglisono stati essenziali per la tenuta del settore nella fase più dura della crisi. Ora ci ripromettiamo di mettere a disposizione nuove risorse per garantire buona informazione al servizio delle nostre comunità, puntando a qualità e diritti del lavoro».

Sandro Bennucci ha sottolineato l’importanza che assume questo bando nel contesto attuale: «Un momento – ha detto – che vede l’informazione libera sotto attacco, un Governo che taglia fondi e ministri che danno notizie tramite dirette Facebook che per loro natura non prevedono la possibilità di fare domande».

Apprezzamento anche da parte di Domenico Guarino, che ha sottolineato come «L’informazione di qualità sia baluardo della democrazia e non sia un caso che un atto del genere sia voluto e promosso dalla Toscana, fedele ancora alla sua tradizione di pluralismo e alti valori democratici».

(Le foto sono tratte da www.regione.toscana.it)

Palazzo Sacrati Guadagni Strozzi a Firenze, sede della Regione Toscana ( da wikipedia.org – Autore Sailko, licenza CC BY 2.5 IT)

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APPROFONDIMENTO
Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

OGGETTO (articolo 1)
2. Il sostegno è orientato a favorire la presenza e lo sviluppo di una molteplicità di imprese del settore, operanti in ambito locale, in particolare mediante:
a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell’occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione;
b) il sostegno all’innovazione organizzativa e tecnologica.

DESTINATARI (articolo 2)
1. Sono imprese dell’informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, con sede operativa nella Regione Toscana, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica via etere;
c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;
d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
e) stampa quotidiana e periodica;
f) quotidiani e periodici online;
g) agenzie di stampa quotidiana via web.

REQUISITI (articolo 3)
a) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
b) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all’INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI)
c) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).

2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1:
e) per la stampa quotidiana e periodica:
1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana;
2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;
3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
4) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento della propria foliazione complessiva.

f) per i quotidiani e periodici online:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento degli articoli pubblicati;

3. Sono escluse:
a) le imprese che sono state sanzionate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all’entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all’articolo 4;
b) le emittenti di televendita, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI (articolo 4)
1. Le imprese di informazione sono sostenute attraverso la seguente tipologia di interventi:
a) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie, per l’accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull’occupazione,
b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato;
c) sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese; d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali.