INPGI 1, passaggio in INPS: la norma inserita in Legge di Bilancio

La norma che prevede il passaggio di INPGI 1 a INPS dal 1° luglio 2022 è inserita in Legge di Bilancio

In particolare, è l’articolo 28 a definire la questione. Così facendo si salvaguarderanno le pensioni e si manterranno inalterate le prestazioni maturate fino al 30 giugno 2022. 

Abbandonata quindi l’opzione, a lungo discussa, dell’allargamento della platea per il riequilibrio finanziario dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

La Commissione tecnica incaricata di approfondire le misure di riforma dell’INPGI ha anche proposto che l’Inpgi 2, ovvero la Gestione Separata, rimanga a cura dell’Istituto ma con una modifica dell’attuale Statuto.

Come riporta giornalistitalia.it, quindi, se la norma verrà approvata in Finanziaria passerà, dunque, la linea della “garanzia pubblica”.  

L’articolo 28 della Finanziaria

L’articolo, dal titolo “Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti”, prevede “al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti” che, “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma”.

Il secondo punto della norma prevede che “il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma: 

A) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI; 

B) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Inoltre, “ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo”.

Ancora, fermo restando quanto previsto al comma 2, “ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa”.

“Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1”.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, “i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.


A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 “l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Quanto ai dipendenti dell’Istituto, “al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l’Inps.
La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell’Inps è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite”.