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Credito di imposta per i servizi digitali (anno 2020): adottato il decreto attuativo

Annunciata anche l’adozione del decreto per l’accesso al Bonus una tantum edicole. I decreti sono in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Per il “Bonus servizi digitali”: domanda al DIE tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, con una nota del 5 agosto scorso pubblicata sul proprio sito internet, ha annunciato che sono stati adottati i DPCM che stabiliscono le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione delle domande rispettivamente per l’accesso al credito di imposta per i servizi digitali , e al bonus una tantum edicole  di cui rispettivamente agli articoli 190 e 189  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (D.L. “Rilancio”).

I decreti sono in corso di registrazione presso gli organi di controllo. In questo articolo ci occuperemo del credito di imposta per i servizi digitali, rinviando ad altro articolo l’analisi del bonus edicole.

CREDITO DI IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI 2020

L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.

Il DPCM 4 agosto 2020, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, stabilisce le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio.

Beneficiari

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

1. sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;

2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;

3. indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);

4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;

5. impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito di imposta NON è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Presentazione della domanda

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura  che sarà disponibile nell’area riservata  del portale impresainungiorno.gov.it, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, accessibile previa autenticazione via SPID o CNS, “Credito d’imposta per i servizi digitali” del menù “Servizi on line”.

Calcolo del credito

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Riconoscimento del credito

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre 2020.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

Maggiori informazioni

Per assistenza tecnica per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda sarà possibile contattare l’Help Desk del portale impresainungiorno.gov.it  o al numero telefonico 06.64892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

uspi

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