Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato le FAQ relative all’ottenimento del contributo, in forma di voucher, per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.
Come anticipato nel nostro recente articolo (a cui rimandiamo per tutte le informazioni necessarie circa gli investimenti finanziabili, la domanda e la documentazione da presentare), l’emissione dei voucher per la digitalizzazione è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese italiane che prevede un contributo, tramite concessione appunto di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Le domande potranno essere presentate dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018.
DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
1. SOGGETTI AMMISSIBILI
1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del Decreto 23 settembre 2014?
Il Voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese (mPMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014.
1.2 Sono previste delle restrizioni in ordine ai settori di attività economica dei soggetti beneficiari?
Si. Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”) quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del Voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.
1.3 Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste ai sensi del decreto 23 settembre 2014?
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di tutti i requisiti individuati all’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014, tra cui è previsto l’obbligo, alla data di presentazione dell’istanza di Voucher, di essere iscritti al Registro delle imprese. Pertanto, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.
1.4 Le associazioni o gli enti che, pur esercitando una attività economica, non risultano iscritti al Registro delle Imprese ma sono registrate unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
No, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto 23 settembre 2014 possono presentare domanda di agevolazione esclusivamente le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, risultano iscritte nel Registro delle Imprese.
Pertanto, i soggetti registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni in esame.
1.5 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
No, in quanto l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 23 settembre 2014, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
1.6 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?
Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005.
I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono riportati nella tabella seguente:
a) Microimpresa:
Effettivi: unità lavorative anno (ULA) meno di 10
e Fatturato annuo (in milioni di euro) ≤ 2 oppure Totale di bilancio (annuo) ≤ 2.
b) Piccola impresa
Effettivi: unità lavorative anno (ULA) meno di 50
e Fatturato annuo (in milioni di euro) ≤ 10 oppure Totale di bilancio (annuo) ≤ 10
c) Media impresa
Effettivi: unità lavorative anno (ULA) meno di 250
e Fatturato annuo (in milioni di euro) ≤ 50 oppure Totale di bilancio (annuo) ≤ 43
Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.
Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito dedicata alla dimensione aziendale.
2. SPESE AMMISSIBILI
2.1. Quali sono le spese ammissibili previste dal decreto 23 settembre 2014?
Come stabilito dall’articolo 2 del decreto 23 settembre 2014, le spese ammissibili devono essere riferite all’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) miglioramento dell’efficienza aziendale;
b) modernizzazione dell’organizzazione del lavoro;
c) sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) connettività a banda larga e ultralarga;
e) collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
f) formazione qualificata nel campo ICT del personale.
L’articolo 7 dello stesso decreto prevede, inoltre, delle ulteriori condizioni in merito all’ammissibilità delle spese, come sintetizzato nella tabella seguente:
Tabella su attività e spese ammissibili
Ambiti di attività
a) miglioramento dell’efficienza aziendale (Spese ammissibili: hardware, software e servizi di consulenza specialistica)
b) modernizzazione dell’organizzazione del lavoro
c) sviluppo di soluzioni di e-commerce
d) connettività a banda larga e ultralarga (Spese ammissibili: spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum – con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga). Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c).
e) collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare (Spese ammissibili: spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare). Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)
f) formazione qualificata nel campo ICT del personale(Spese ammissibili: spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata – a favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell’impresa beneficiaria). Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e).
2.2. Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
Come previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto 23 settembre 2014, le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del Voucher. L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
2.3. Entro quali termini occorre ultimare il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico oggetto della domanda di Voucher?
Come previsto all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso.
Si evidenzia, inoltre, che le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo periodo.
2.4 Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a (miglioramento dell’efficienza aziendale), lettera b (modernizzazione dell’organizzazione del lavoro) e lettera c (sviluppo di soluzioni di e-commerce) del decreto 23 settembre 2014, sono ammissibili le spese per i canoni relativi a servizi informatici (per es. i canoni di abbonamento per il cloud storage) o per il noleggio di attrezzature informatiche?
No, con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto 23 settembre 2014 sono ammissibili esclusivamente le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla realizzazione dei progetti.
2.5 Sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d’uso dei software?
Si, fermo restando l’osservanza da parte dell’impresa beneficiaria dell’obbligo previsto all’articolo 8, comma, 2, lettera e), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
2.6 I servizi di formazione qualificata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto 23 settembre 2014 devono essere erogati esclusivamente da enti accreditati?
Le spese connesse alla partecipazione a corsi e all’acquisizione di servizi di formazione qualificata sono ammissibili alle condizioni indicate dall’articolo 7, comma 6, del decreto 23 settembre 2014, tra le quali non sono previste restrizioni in merito di requisiti dei fornitori dei predetti servizi di formazione.
Si ricorda, comunque, che al fine di consentire i controlli di cui all’articolo 10 del decreto 23 settembre 2014, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettiva fruizione dei servizi oggetto del Voucher (a titolo esemplificativo, nel caso di servizi di formazione qualificata gli attestati individuali di partecipazioni ai corsi, i cv dei docenti etc).
2.7 L’impresa beneficiaria è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato per effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
No, l’impresa beneficiaria può utilizzare un conto corrente, anche non dedicato, per il pagamento delle spese previste nell’ambito del progetto agevolato. I pagamenti devono, comunque, essere effettuati esclusivamente attraverso il conto corrente prescelto e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
2.8 L’impresa può rendicontare spese diverse rispetto a quanto indicato nella domanda di agevolazioni presentata a valere sul decreto 23 settembre 2014?
In fase di domanda di agevolazioni l’impresa è tenuta ad indicare esclusivamente, per ogni ambito di intervento tra quelli previsti all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014, la tipologia di bene e/o servizio previsto (software, hardware, servizi di consulenza, opere infrastrutturali e tecniche e servizi di formazione) e il relativo importo.
In fase di erogazione, l’impresa assegnataria del Voucher può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda, fermo restando che le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto del 23 settembre 2014 e nel decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
2.9 L’impresa beneficiaria può acquistare i beni e/o i servizi previsti dall’articolo 7 del decreto 23 settembre 2014 da fornitori con sede all’estero?
Sì, la norma non preclude tale possibilità, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite in relazione all’ammissibilità delle spese dal decreto del 23 settembre 2014 e dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017. In ogni caso, il fornitore è tenuto a rilasciare la liberatoria predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 del citato decreto direttoriale, sottoscritta con le modalità previste all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando pertanto fotocopia del documento d’identità del dichiarante o sottoscritta con firma digitale.
2.10 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni delle spese che cosa si intende nell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 dove viene previsto che le spese devono essere relative a beni acquistati da “terzi che non hanno relazioni con l’acquirente”?
La condizione che i beni e/o i servizi siano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente è derivata da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato. A tal fine la stessa Commissione ha chiarito che le parti devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un’impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio: 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall’impresa beneficiaria nell’impresa fornitrice sia nel caso cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell’impresa beneficiaria.
2.11 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.
Per quanto riguarda, specificamente, le componenti hardware e software, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, possono ritenersi ammissibili tutte le strumentazione tecniche e informatiche basate su tecnologie digitali che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell’efficienza aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono ritenersi ammissibili i computer e le relative periferiche (monitor, stampanti, plotter ecc) e i devices utilizzati per uso esclusivo aziendale (tablet, smartphone, ecc).
Sono, inoltre, ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo, in tale caso, fermo restando l’ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l’indicazione della componente di costo relativa al software.
2.12 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
In tale ambito, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l’hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.
3. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
3.1. Quale è l’importo del Voucher concedibile?
Ai sensi di quanto disposto all’articolo 6, comma 1, del decreto 23 settembre 2014 per ciascun soggetto beneficiario può essere riconosciuto un Voucher nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 10.000,00 euro.
La predetta agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis” tenuto conto anche della eventuale procedura di riparto delle risorse prevista dall’articolo 8, commi 5 e 6 del decreto 23 settembre 2014.
3.2. Cosa succede se le risorse disponibili, a livello di singola regione, non risultino sufficienti a soddisfare le richieste presentate dalle imprese?
Come disposto all’articolo 8, commi 5 e 6, del decreto 23 settembre 2014 e specificato all’articolo 4, commi 4 e 5 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese, per una determinata regione, risulti superiore all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.
3.3. Come viene attribuito il Voucher alle imprese?
Il Ministero provvede alla prenotazione del Voucher a favore delle imprese che hanno presentato domanda di accesso alle agevolazioni attraverso un provvedimento cumulativo di prenotazione pubblicato sul sito istituzionale www.mise.gov.it. Il predetto provvedimento cumulativo conterrà, su base regionale, l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.
Successivamente alla presentazione da parte dell’impresa della rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il Ministero provvederà all’assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione del Voucher.
3.4 A quanto ammonta l’importo del Voucher che viene concesso in via definitiva a seguito della presentazione della rendicontazione di spesa?
Il Voucher viene concesso in via definitiva per un ammontare non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento della prevista attività istruttoria e nel limite dell’importo stabilito con il provvedimento di prenotazione di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
4. CUMULABILITA’
4.1. Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI è cumulabile con altre agevolazioni? In particolare è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese (come ad es. Super e Iper ammortamento)?
Le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014, in base a quanto stabilisce l’articolo 3, comma 4, dello stesso, non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi.
Si rappresenta, però, che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vd circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E).
4.2 Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI di cui al decreto 24 settembre 2014 è cumulabile con le agevolazioni “Nuova Sabatini”?
No, le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014, in base a quanto stabilisce l’articolo 3, comma 4, dello stesso, non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi che si configurano come aiuti di Stato (come ad esempio la Nuova Sabatini).
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5.1. Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.
Le imprese possono iniziare la compilazione della domande a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
5.2. È previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei Voucher?
No. Le domande di agevolazioni presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese.
5.3. Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
La procedura informatica sarà accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.
L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto interno alla sua organizzazione a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
5.4. Dove è possibile richiedere la “Carta nazionale dei servizi” funzionale all’accesso alla procedura informatica?
La “Carta nazionale dei servizi” viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l’elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa (archivio.digitpa.gov.it).
5.5. Una stessa impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni per progetti da realizzare in distinte sedi operative?
No, come disposto all’articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle richieste pervenute, l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.
5.6 Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?
Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”. Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.
5.7 Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 per la prenotazione del Voucher?
La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). Il modello di cui all’allegato n. 2 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è un fac simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza.
5.8 Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 accedendo alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)?
No, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che l’autenticazione dell’utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei servizi). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall’AGID come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto).
5.9 I consulenti esterni all’impresa possono essere delegati da quest’ultima a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014?
No, l’articolo 8, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 prevede che “Per presentare la domanda l’impresa deve disporre … della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione”.
5.10 Alla domanda di accesso alle agevolazioni devono essere allegati i preventivi di spesa?
No, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso l’impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it dedicata al “Voucher digitalizzazione”.
( fonte MISE – www.sviluppoeconomico.gov.it – Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2017)
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