Trasmissione dei dati di diffusione ad AGCOM, scadenza 15 febbraio

Nell’ambito degli obblighi cui adempire per la regolarità della posizione presso l’AGCOM, ricordiamo che entro il 15 febbraio di ogni anno occorre effettuare la trasmissione dei dati di diffusione relativi alla testata edita

L’obbligo, introdotto con la delibera n. 163/16/CONS del 5 maggio 2016, interessa solo le imprese editrici di testate quotidiane cartacee.

Gli editori obbligati sono tenuti, a partire dall’anno 2017, ad effettuare la comunicazione relativa alle tirature e alle altre informazioni sulle testate quotidiane riferite all’anno precedente in conformità al modello che viene reso disponibile sul sito web dell’Autorità, nella sezione Editoria quotidiana, insieme alle relative note esplicative, utili alla corretta compilazione.

Ciascuna comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, ed essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ies@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata

La violazione di tale obbligo, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I dati comunicati dovranno essere gli stessi poi trasmessi entro il 31 luglio in occasione della IES (Informativa Economica di Sistema) che certifica la diffusione per tutte le imprese beneficiarie dei contributi di cui al decreto legislativo n. 70/2017.