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Stretta sulla pubblicità sanitaria: stop a promozioni e suggestioni

Analisi della Legge di Bilancio 2019 e delle norme sull’editoria in essa contenute (QUINTA E ULTIMA PARTE).

Con questo quinto articolo, concludiamo il percorso di analisi e di approfondimento delle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Il testo legislativo si compone di soli 19 articoli, più gli allegati, ma solo l’articolo 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) contiene ben 1143 commi e, fra questi alcuni riguardano l’ambito editoriale, modificando e/o limitando il contributo statale al nostro settore.

Ricordiamo, inoltre, che:
– la PRIMA PARTE di questo studio ha riguardato la “Soppressione delle agevolazioni tariffarie telefoniche”, dal 1° gennaio 2020;
– la SECONDA PARTE ha esaminato la “Progressiva riduzione e abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.
– la TERZA PARTE ha analizzato le “Agevolazioni (credito di imposta) per la vendita al dettaglio di giornali e periodici”.
– la QUARTA PARTE ha affrontato il tema: “Cosa è e come si applicherà l’imposta sui servizi digitali (c.d. Web Tax)”.

DIVIETO ASSOLUTO DI MESSAGGI DI NATURA PROMOZIONALE O SUGGESTIONALE NELLE INFORMATIVE SANITARIE

Dal 1° gennaio 2019 è vietata la pubblicità commerciale in ambito sanitario. La proposta di legge depositata alla Camera dall’onorevole Rossana Boldi (Lega), vicepresidente della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, è diventata norma con l’approvazione di due commi (525 e 536) contenuti nella legge di Bilancio.

La nuova normativa di settore, che cambia la legge Bersani sulla pubblicità sanitaria, è il frutto di un articolato confronto che ha visto in campo anche la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici Chirurghi e Odontoiatri, in collaborazione con la Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, con l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e l’Associazione Italiana Odontoiatri. Trova origine nel lungo lavoro promosso dell’Ordine dei Medici di Milano, che da anni andava sostenendo che l’attuale deriva commerciale pubblicitaria nella sanità fosse il frutto di una estensiva e non appropriata interpretazione delle normative vigenti.

Questo è il testo:

ARTICOLO 1, COMMI 525 e 536

525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

APPROFONDIMENTO

Il comma 525, in tema di pubblicità sanitaria, prescrive che le comunicazioni informative da parte delle strutture private di cura e degli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie possano contenere solo informazioni funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale. Ciò a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Il comma 536 statuisce che, in caso di violazioni, gli Ordini – anche su segnalazione delle Federazioni – procedano in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalino all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (quindi, non più all’Autorità garante della concorrenza e del mercato) per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Segnaliamo che, nel testo definitivo del provvedimento, è venuta meno la parte dell’emendamento che chiedeva, in presenza di comunicazioni diffuse a livello nazionale, una verifica preventiva da parte degli Ordini circa la correttezza delle informative sanitarie proposte.

Infine, il secondo paragrafo del comma 536 impone a tutte le strutture sanitarie private di cura di dotarsi di Direttore sanitario iscritto all’Albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge, per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.

«Siamo soddisfatti che la norma approvata abbia ulteriormente ribadito il ruolo degli Ordini nel controllo dei contenuti dei messaggi pubblicitari. – ha sottolineato Fausto Fiorile, Presidente dell’Associazione Italiana Odontoiatri Con l’obbligo di iscrizione del Direttore sanitario nella provincia in cui opera la Struttura, finalmente gli Ordini hanno un’arma in più per controllare meglio la situazione e prevenire i ‘comportamenti scorretti’; un compito che fino ad oggi dovevano svolgere con molte più difficoltà, visto il continuo avvicendarsi, all’interno delle Catene, di direttori sanitari provenienti spesso da regioni molto lontane».

«Dobbiamo lavorare – ha proseguito Fiorileper recuperare il rapporto di fiducia con i nostri pazienti e cambiare le norme che in questi anni la Politica ha voluto applicate anche all’ambito sanitario. Ma anche il nostro atteggiamento di medici deve rimanere coerente con il giuramento che tutti noi abbiamo fatto. Non lasciamoci mai tentare da logiche commerciali».

Segnaliamo che questo articolo si basa sugli Atti parlamentari presentati nei due rami del Parlamento, dai Dossier di documentazione preparati dai Servizi Studi di Camera e Senato e dai Documenti acquisiti dalle Commissioni nel corso di conversione del provvedimento.

 

uspi

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