Stampa italiana diffusa all’estero (annualità 2017), l’elenco delle imprese beneficiarie

Nota del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con una nota pubblicata sul proprio sito, il DIE annuncia che è in corso di pagamento il contributo per l’annualità 2017 alle imprese editrici di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero (vedi elenco qui sotto).

Si ricorda che, per i periodici editi in Italia, la domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ed in regola con l’assolvimento della marca digitale, e la relativa documentazione istruttoria devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno, al Dipartimento tramite Pec, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata archivio.die@mailbox.governo.it.

Entro lo stesso termine devono essere inviate, a cura e spese dell’editore, le copie delle riviste indirizzate a:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa – UFFICIO ACCETTAZIONE – Via dell’Impresa, 90 00187 – ROMA.

Per le pubblicazioni on line, le imprese devono far pervenire al Dipartimento le copie su carta della corrispondente versione on line di almeno 12 numeri distribuiti nell’arco dell’anno.

Vedi l’elenco delle imprese beneficiarie.

**********

CONTRIBUTI ANNO 2018
Si rammenta che, ai fini dell’ammissione al contributo per l’anno 2018, le cui domande dovranno essere inoltrate entro il 31 marzo 2019, è necessario che le imprese si adeguino, già dal corrente anno, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo V – Sezioni I e III) e nel D.P.C.M. 15 settembre 2017.

Al riguardo si segnalano le principali novità introdotte dalla nuova normativa, con riferimento ai requisiti richiesti e ai criteri per il calcolo del contributo:
anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata:
– possibilità di richiedere il contributo per una sola testata;
assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
– obbligo di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti;
– impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna;

per le imprese che editano i periodici in Italia:
– requisito della diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
– regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;
– per quanto riguarda il calcolo del contributo, una quota, pari al 10 per cento, è attribuita in parti uguali agli aventi titolo nell’ambito dei rispettivi stanziamenti; la restante quota è destinata al rimborso dei costi di produzione della testata e alla remunerazione per le copie vendute, secondo i criteri e le modalità indicati nell’articolo 22 del decreto legislativo n. 70 del 2017 e mediante un sistema di riparto proporzionale.